Ordinanza N. 216 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
24/07/1986
Data deposito/pubblicazione
24/07/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
09/07/1986
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI –
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO
DELL’ANDRO – Prof. GABRIELE PESCATORE – Avv. UGO SPAGNOLI – Prof.
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,
comma, del codice di procedura penale, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) quattro ordinanze emesse il 26 marzo 1985, il 3 maggio 1985, il
4 giugno 1985 e il 27 giugno 1985 dalla Corte di cassazione sui ricorsi
proposti da Poletti Augusto, Pantano Aldo, Pesce Antonio e Gelli Licio,
iscritte ai nn. 516, 815,601 e 626 del registro ordinanze 1985 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, 1ª serie
speciale, n. 20, 1ª serie speciale, e (le ultime due) n. 9, 1ª serie
speciale, dell’anno 1986;
2) ordinanza emessa il 15 luglio 1985 dal Tribunale di Torino
sull’istanza proposta da Vitale Paolo, iscritta al n. 757 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 13, la serie speciale, dell’anno 1986.
Udito nella camera di consiglio del 25 giugno 1986 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che la Corte di cassazione, con quattro ordinanze del 26
marzo 1985, del 3 maggio 1985, del 4 giugno 1985 e del 27 giugno 1985,
e il Tribunale di Torino, con ordinanza del 15 luglio 1985, hanno
denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della
Costituzione, l’illegittimità dell’art. 263, secondo comma, del codice
di procedura penale, nella parte in cui, anche secondo la formulazione
introdotta dall’art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532, ed
ulteriormente modificata dall’art. 18 della legge 28 luglio 1984, n.
398, non riconosce all’imputato il diritto di proporre appello contro
l’ordinanza del giudice istruttore con la quale è stata respinta
l’istanza di revoca del mandato di cattura;
considerato che i giudizi riguardano un’identica questione e vanno,
quindi, riuniti;
che con sentenza n. 110 del 1986 questa Corte ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 263, secondo comma, del
codice di procedura penale (sia nel “testo sostituito in forza
dell’art. 6 della legge 12 agosto 1982, n. 532”, sia nel “testo
sostituito in forza dell’art. 18 della legge 28 luglio 1984, n. 398”),
“nella parte in cui non riconosce all’imputato il diritto di proporre
appello Contro l’ordinanza che rigetta l’istanza di revoca del mandato
di cattura”.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 263, secondo comma, del codice di procedura
penale (testo sostituito in forza dell’art. 6 della legge 12 agosto
1982, n. 532, ed ulteriormente sostituito in forza dell’art. 18 della
legge 28 luglio 1984, n. 398), già dichiarato costituzionalmente
illegittimo “nella parte in cui non riconosce all’imputato il diritto
di proporre appello contro l’ordinanza che rigetta l’istanza di revoca
del mandato di cattura”, questione sollevata con le ordinanze in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA – VIRGILIO
ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI –
FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – ALDO CORASANITI –
GIUSEPPE BORZELLINO – FRANCESCO GRECO
– RENATO DELL’ANDRO – GABRIELE
PESCATORE – UGO SPAGNOLI – FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere