Ordinanza N. 216 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
20/04/1989
Data deposito/pubblicazione
20/04/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/04/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
penale militare di pace, in relazione all’art. 169 dello stesso
codice, promosso con ordinanza emessa il 4 ottobre 1988 dal Tribunale
militare di Padova nel procedimento penale a carico di Meloni
Giovanni, iscritta al n. 810 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,
dell’anno 1989.
Udito nella camera di consiglio dell’8 marzo 1989 il Giudice
relatore Giovanni Conso;
Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, con ordinanza del 4
ottobre 1988, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52,
terzo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell’art.
170 del codice penale militare di pace, in relazione all’art. 169
dello stesso codice, in quanto “penalizza la distruzione ed il
deterioramento colposo di qualsiasi cosa mobile appartenente
all’amministrazione militare”;
Considerato che le soluzioni indicate dal giudice a quo, oltre ad
apparire non univoche – si censurano, infatti, ora la
“penalizzazione” del danneggiamento di “ogni cosa, dalla più comune
(la penna biro della fureria ed il bicchiere del refettorio) alla
più specializzata (il carro armato ) e sofisticata (il computer)”,
ora la indiscriminata rilevanza penale del danneggiamento colposo
sotto il profilo soggettivo, lamentandosi che “dalla nozione di colpa
non sia esclusa l’imperizia, nella specie contestata all’imputato” –
risultano comunque tali da richiedere l’esercizio di poteri
discrezionali di esclusiva competenza del legislatore (v. sentenza n.
280 del 1987);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 170 del codice penale militare
di pace, in relazione all’art. 169 dello stesso codice, sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 52, terzo comma, della
Costituzione, dal Tribunale militare di Padova con ordinanza del 4
ottobre 1988.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CONSO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 20 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI