Ordinanza N. 218 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
25/06/1996
Data deposito/pubblicazione
25/06/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/06/1996
Presidente: prof. Luigi MENGONI;
Giudici: prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
prof. Carlo MEZZANOTTE;
degli artt. 637, primo comma, e 38, secondo comma, del codice di
procedura civile promosso con ordinanza emessa il 1 agosto 1995 dal
giudice di pace di Napoli nel procedimento civile vertente tra
Commercio Dolciario CEDIAL s.r.l. e Sarnataro Andrea, iscritta al n.
682 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell’anno 1995.
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice
relatore Renato Granata.
Ritenuto che, con ordinanza del 1 agosto 1995, il giudice di pace
di Napoli ha sollevato questione incidentale di legittimità
costituzionale degli artt. 637, primo comma, e 38, secondo comma, del
codice di procedura civile, per il cui combinato disposto, anche
nelle procedure per emissione di decreto ingiuntivo, l’incompetenza
territoriale del giudice adito, ove pur (come nella specie) paia a
lui manifesta, non è rilevabile d’ufficio, bensì solo su eccezione
della controparte (da proporsi, in questo caso, in sede di
opposizione al decreto);
che, secondo il giudice a quo siffatta disciplina si porrebbe in
contrasto con il precetto del giudice naturale, di cui all’art. 25
della Costituzione, avallando “di fatto” possibili (ed, a quanto egli
assume, diffusi) abusi dei creditori istanti che, in controversie di
modesta entità economica, hanno la possibilità di adire
arbitrariamente un giudice incompetente per territorio, in luogo
lontano per l’ingiunto, confidando nella rinunzia di questi a
proporre l’opposizione, resagli così più difficoltosa;
che nel giudizio non vi è stata costituzione di parti né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che gli inconvenienti fattuali e gli abusi applicativi,
che prospetta l’autorità remittente, non incidono, proprio in quanto
tali, sulla legittimità della norma denunciata e trovano per altro
sanzione e rimedio all’interno della stessa disciplina processuale,
potendo le “difficoltà”, in tesi, così artatamente create dal
creditore al debitore ingiunto, essere valutate dal giudice
dell’opposizione (innanzi al quale va eccepita l’incompetenza) ai
fini della liquidazione delle spese, da porsi a carico dell’istante
e, ove ne ricorrano i presupposti, anche agli effetti di una sua
eventuale responsabilità ex art. 96 cod. proc. civ.;
che, comunque, il parametro dell’art. 25 della Costituzione,
invocato dal giudice a quo non è pertinente alla fattispecie
normativa posta in discussione, avendo questa Corte già più volte
chiarito che la garanzia del giudice naturale precostituito per legge
non viene in gioco con riguardo alla ripartizione della competenza
territoriale tra giudici dettata da normativa nel tempo anteriore
alla istituzione del giudice stesso (cfr. sentenze nn. 251 del 1986 e
269 del 1992; ordinanza n. 434 del 1993);
che pertanto la questione, come prospettata, è manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 637, primo comma, e
38, secondo comma, del codice di procedura civile, sollevata, in
riferimento all’art. 25 della Costituzione, dal giudice di pace di
Napoli, con ordinanza del 1 agosto 1995.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.
Il Presidente: Mengoni
Il redattore: Granata
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.
Il cancelliere: Fruscella