Ordinanza N. 219 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
24/07/1986
Data deposito/pubblicazione
24/07/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
09/07/1986
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI –
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO
DELL’ANDRO – Prof. GABRIELE PESCATORE – Avv. UGO SPAGNOLI – Prof.
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,
legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F (Testo delle leggi sui lavori
pubblici) e 142 R.D. 8 maggio 1904, n. 368 (Regio Decreto che approva
il regolamento per la esecuzione della legge 22 marzo 1900, n. 195,
testo unico, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni
delle paludi e dei terreni paludosi), in relazione all’art. 25 cod.
pen. promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1984 dal Pretore di
Susa nel procedimento penale a carico di Bonaudo Flavio iscritta al n.
515 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 4, 18 serie speciale dell’anno 1986.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 giugno 1986 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli.
Ritenuto che con l’ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di
Susa dubita, in riferimento all’art. 3 Cost., della legittimità
costituzionale degli artt. 374 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 all.
F e 142 del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, concernente contravvenzioni a
disposizioni in materia di opere pubbliche e di bonifiche: il primo, in
quanto commina “multe” oltre che “pene di polizia” (ora convertite in
pene dell’arresto e dell’ammenda, ai sensi dell’art. 1 del R.D. 28
maggio 1931, n. 601); il secondo, in quanto prevede – per le
contravvenzioni alle disposizioni dell’art. 133 del medesimo decreto –
“la pena dell’arresto fino a giorni cinque” (e dell’ammenda non
superiore a lire 20.000), laddove ai sensi dell’art. 25 c.p. la pena
dell’arresto si estende da cinque giorni a tre anni;
che l’intervenuto Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto
dichiararsi la questione inammissibile o, comunque, infondata.
Considerato che nella predetta ordinanza manca la benché minima
motivazione circa la rilevanza della questione sollevata ed è omessa
ogni indicazione circa la fattispecie oggetto del giudizio principale;
che carente si appalesa altresì la motivazione relativa alla non
manifesta infondatezza della questione medesima, la quale è solo
apoditticamente affermata;
che pertanto la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 374 della legge 20 marzo 1865,
n. 2248, all. F e 142 del R.D. 8 maggio 1904, n. 368, sollevata in
riferimento all’art. 3 Cost. dal Pretore di Susa con ordinanza del 27
novembre 1984 (r.o. 515/85).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA – VIRGILIO
ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI –
FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – ALDO CORASANITI –
GIUSEPPE BORZELLINO – FRANCESCO GRECO
– RENATO DELL’ANDRO – GABRIELE
PESCATORE – UGO SPAGNOLI – FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere