Ordinanza N. 22 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
30/01/1974
Data deposito/pubblicazione
30/01/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
24/01/1974
Dott. GIUSEPPE VERZÌ- Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott.
GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI,
Giudici,
codice penale, promosso con ordinanza emessa il 17 novembre 1972 dal
pretore di Bologna nel procedimento penale a carico di Morotti
Gabriele, iscritta al n. 226 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 198 del 1 agosto 1973.
Udito nella camera di consiglio del 10 gennaio 1974 il Giudice
relatore Enzo Capalozza.
Ritenuto che, con ordinanza 17 novembre 1972, il pretore di
Bologna, nel procedimento penale a carico di Gabriele Morotti, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 341 del
codice penale, in riferimento agli artt. 1 e 3 della Costituzione.
Considerato che, rispetto ai medesimi artt. 1 e 3 Cost. (ed anche
ad altri) la questione è stata dichiarata non fondata con la sentenza
n. 165 del 1972 di questa Corte (che ha fatto richiamo pure alla
precedente sentenza n. 109 del 1968) e, poi, ripetute volte,
manifestamente infondata (vedansi le ordinanze nn. 6, 61 e 80 e le
sentenze nn. 95 e 133 del 1973);
che non vengono addotti argomenti né profili nuovi, tali da
indurre la Corte a modificare la propria giurisprudenza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 341 del codice penale, sollevata con ordinanza
17 novembre 1972 dal pretore di Bologna, in riferimento agli artt. 1 e
3 della Costituzione, già dichiarata non fondata con la sentenza n.
165 del 1972 e manifestamente infondata con le ordinanze nn. 6, 61 e 80
e con le sentenze nn. 95 e 133 del 1973.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere