Ordinanza N. 221 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
25/06/1996
Data deposito/pubblicazione
25/06/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
14/06/1996
Presidente: avv. Mauro FERRI;
Giudici: prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, prof.
Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
comma, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 12
della legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura
penale in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure
cautelari e di diritto di difesa), promossi con n. 2 ordinanze emesse
il 5 ottobre e il 9 ottobre 1995 dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Milano nei procedimenti penali a
carico di Sarlo Luciano e Schettini Antonio, iscritte ai nn. 187 e
188 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell’anno 1996.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto il giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha sollevato,
in riferimento all’art. 3 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 297, terzo comma, del codice di
procedura penale, nel testo sostituito ad opera dell’art. 12 della
legge 8 agosto 1995, n. 332 (Modifiche al codice di procedura penale
in tema di semplificazione dei procedimenti, di misure cautelari e di
diritto di difesa), nella parte in cui, per l’ipotesi di una
pluralità di ordinanze restrittive per fatti diversi, è prevista la
decorrenza del termine massimo della custodia cautelare, per tutti i
reati in rapporto di connessione qualificata, a far tempo dalla data
di più remota contestazione, anche nei casi in cui la notizia dei
fattidi successiva contestazione non risultasse dagli atti all’epoca
del primo provvedimento; ovvero, in subordine, nella parte in cui
viene esclusa la rilevanza, a fini di diversificazione dei termini di
decorrenza, della verifica positiva di tempestività delle nuove
contestazioni cautelari anche fuori dei casi in cui sia intervenuto
provvedimento che dispone il giudizio relativamente ai fatti di più
remota contestazione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata per le
considerazioni svolte in altro atto di intervento.
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 89 del 1996,
successiva alle ordinanze di rimessione, ha dichiarato non fondata
l’identica questione, osservando, fra l’altro, come non possa “certo
ritenersi incoerente allo scopo e, dunque, priva di ragione, la
scelta di individuare alcune ipotesi che, più di altre, presentano
elementi di correlazione contenutistica di spessore tale da
consentirne una valutazione unitaria agli effetti del trattamento
cautelare”, secondo una prospettiva volta ad “impedire che, nel corso
delle indagini, le contestazioni cautelari plurime per fatti connessi
ammettano un diverso trattamento sul piano della durata delle misure
a seconda che l’indagato riesca o meno a provare l’artificiosa
diluizione nel tempo delle singole ordinanze”;
che, pertanto, non essendo stati dedotti argomenti nuovi o
diversi da quelli allora esaminati, la questione ora proposta deve
essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 297, terzo comma,
del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento all’art. 3
della Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Milano con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 25 giugno 1996.
Il cancelliere: Fruscella