Ordinanza N. 222 del 1972
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1972
Data deposito/pubblicazione
30/12/1972
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/12/1972
COSTANTINO MORTATI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. LUIGI OGGIONI –
Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA –
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott.
NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Prof. GIULIO
GIONFRIDA, Giudici,
a) dell’art. 48, primo comma, del r.d. 26 febbraio 1928, n. 619
(approvazione del nuovo testo unico delle disposizioni legislative
sull’Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato e
dei loro superstiti), promosso con ordinanza emessa il 20 ottobre 1970
dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – sezione VI – sul
ricorso di Lucin Luisa contro il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e l’Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
dipendenti statali, iscritta al n. 413 del registro ordinanze 1971 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 323 del 22
dicembre 1971; b) dell’art. 5, secondo comma, della legge 27 novembre
1956, n. 1407 (modifiche alle disposizioni del testo unico sull’Opera
di previdenza per i personali civile e militare dello Stato), promosso
con ordinanza emessa il 30 marzo 1971 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale – sezione IV – sul ricorso di Napoli Alfonso ed altri
contro il Ministero di grazia e giustizia e l’Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, iscritta al n. 422
del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 323 del 22 dicembre 1971 e con ordinanza emessa il 4
maggio 1971 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – sezione VI
– sul ricorso di Mattone Grazia contro l’Ente nazionale di previdenza
ed assistenza per i dipendenti statali, iscritta al n. 487 del registro
ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 37 del 9 febbraio 1972.
Visti gli atti di costituzione di Lucin Luisa, di Napoli Alfonso ed
altri, di Mattone Grazia, dell’ENPAS e del Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni;
udito nell’udienza pubblica del 6 dicembre 1972 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi;
uditi l’avv. Feliciano Benvenuti, per Lucin Luisa, gli avvocati
Franco Salerno, Giuliana Fuà e Ferdinando Di Stefano, per Napoli
Alfonso ed altri, l’avv. Carlo Fornario, per Mattone Grazia, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per l’ENPAS e
per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Ritenuto:
che il Consiglio di Stato, nel procedimento promosso da Luisa
Lucin, vedova Migneco contro il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e l’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i
dipendenti statali, con ordinanza del 20 ottobre 1970, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 48, comma primo, del r.d. 26
febbraio 1928, n. 619 (approvazione del nuovo testo unico delle
disposizioni legislative sull’Opera di previdenza dei personali civile
e militare dello Stato e dei loro superstiti, amministrata dalla
Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di
previdenza) “nella parte in cui subordina il diritto all’indennità di
buonuscita al conseguimento del diritto a pensione dell’impiegato o,
gradatamente, quando, ponendo l’anzidetta subordinazione, non fa salvo
il diritto all’indennità di buonuscita nell’ipotesi in cui
all’impiegato (e per lui alla moglie o ai suoi congiunti) cessato
comunque dal servizio non competa” l’assegno vitalizio di cui all’art.
12 della legge 19 gennaio 1942, n. 22;
che il Consiglio di Stato, nel procedimento promosso da Alfonso,
Liliana e Domenico Napoli contro il Ministero di grazia e giustizia e
l’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali,
con ordinanza del 30 marzo 1971, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 36 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 5, comma secondo, della legge 27 novembre
1956, n. 1407 (modifiche alle disposizioni del testo unico sull’Opera
di previdenza per i personali civile e militare dello Stato, approvato
con r.d. 26 febbraio 1928, n. 619), che ha sostituito l’art. 52 del
testo unico, nella parte in cui “esclude la spettanza dell’indennità
di buonuscita alle figlie coniugate nonché ai figli maggiorenni del
pubblico dipendente deceduto prima del collocamento a riposo”;
che il Consiglio di Stato, nel procedimento promosso da Grazia
Mattone contro l’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i
dipendenti statali, con ordinanza del 4 maggio 1971, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 5 della citata legge n. 1407 del
1956, nella parte in cui esclude dalle categorie degli aventi diritto
iure proprio all’indennità di buonuscita, i fratelli e le sorelle
maggiorenni dell’impiegato deceduto, non coniugati, nullatenenti,
inabili a proficuo lavoro e già conviventi a carico dell’impiegato
stesso;
che davanti a questa Corte si sono costituiti, nella prima causa la
Lucin, a mezzo degli avvocati prof. Feliciano Benvenuti e Vitaliano
Lorenzoni, con deduzioni depositate il 28 luglio 1971 ed il Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni e l’ENPAS, a mezzo
dell’Avvocatura generale dello Stato, con deduzioni depositate l’11
gennaio 1972, i quali rispettivamente hanno chiesto che fosse
dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma denunciata, e
che la questione fosse dichiarata non fondata; nella seconda causa, i
Napoli, a mezzo degli avvocati Franco Salerno, Giuliana Fuà e
Ferdinando Di Stefano, con deduzioni depositate il 30 ottobre 1971, i
quali concludevano per la dichiarazione di fondatezza della questione;
e nella terza causa, la Mattone, a mezzo dell’avv. Carlo Fornario, che,
con deduzioni depositate il 24 febbraio 1972, ha chiesto che fosse
dichiarata l’illegittimità costituzionale della norma denunciata, e
l’ENPAS, a mezzo dell’Avvocatura generale dello Stato, che, con
deduzioni del 28 dicembre 1971, ha sostenuto la tesi della non
fondatezza della questione;
che all’udienza del 6 dicembre 1972 hanno svolto le rispettive
ragioni e richieste gli avvocati Franco Salerno, Giuliana Fuà e
Ferdinando Di Stefano, per i Napoli, Carlo Fornario per la Mattone,
Feliciano Benvenuti per la Lucin ed il sostituto avvocato generale
dello Stato Michele Savarese, per il Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni e per l’ENPAS.
Considerato:
che delle cause relative alle questioni sollevate dal Consiglio di
Stato, dato che sono strettamente connesse, va disposta la riunione;
che di dette questioni una è identica, e cioè quella relativa
all’art. 52 del testo unico del 1928, n. 619, nel testo sostituito
dall’art. 5, comma secondo, della legge n. 1407 del 1956, nella parte
in cui esclude dal diritto alla buonuscita le figlie maggiorenni
dell’iscritto all’Opera di previdenza, che non siano nubili, a quella
sollevata dal tribunale di Padova con ordinanza del 12 luglio 1972; e
le altre presentano nei confronti della stessa stretti punti di
contatto;
che per la causa relativa a quest’ultima questione, discussa
all’udienza del 22 novembre 1972, con ordinanza n. 181 del 7 dicembre
1972, la Corte ha ritenuto che ricorressero ragioni perché essa
dovesse essere nuovamente discussa nella pubblica udienza e ha
provveduto in conseguenza;
che per le cause anzidette, stante l’identità o stretta
connessione delle questioni, appare necessario che le stesse siano
nuovamente discusse alla pubblica udienza.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dispone la riunione delle cause di cui alle ordinanze iscritte
rispettivamente ai nn. 413, 422 e 487 del registro ordinanze 1971 e
ordina la restituzione dei fascicoli delle relative cause alla
Cancelleria.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI – COSTANTINO
MORTATI – GIUSEPPE VERZÌ – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI –
LEONETTO AMADEI – GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere