Ordinanza N. 223 del 1972
Corte Costituzionale
Data generale
30/12/1972
Data deposito/pubblicazione
30/12/1972
Data dell'udienza in cui è stato assunto
18/12/1972
COSTANTINO MORTATI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA
BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI –
Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA –
Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott.
NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Prof. GIULIO
GIONFRIDA, Giudici,
27 dicembre 1956, n. 1423 (misure di prevenzione nei confronti delle
persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità),
promosso con ordinanza emessa il 22 settembre 1970 dal pretore di
Ferrara nel procedimento penale a carico di Pappalardo Alfonso,
iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 74 del 24 marzo 1971.
Udito nella camera di consiglio del 9 novembre 1972 il Giudice
relatore Leonetto Amadei.
Ritenuto che l’ordinanza del pretore di Ferrara solleva la
questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 27
dicembre 1956, n. 1423 – nella parte in cui detto articolo rende
possibile una reiterazione senza limiti dei provvedimenti di rimpatrio
nel luogo di residenza da parte di una stessa autorità di p.s. nei
confronti di una stessa persona – in riferimento agli artt. 13, secondo
comma, e 16 della Costituzione.
Considerato che la questione sollevata per l’art. 2 è stata più
volte dichiarata non fondata da questa Corte anche in riferimento ai
richiamati artt. 13 e 16 della Costituzione (sentenza n. 45 del 1960;
n. 126 del 1962; n. 68 del 1964; n. 32 del 1969; n. 76 del 1970;
ordinanza n. 148 del 1970);
che non sono stati addotti validi argomenti che inducano la Corte a
modificare la sua giurisprudenza, rientrando la questione sollevata
nello sviluppo logico del potere attribuito dall’art. 2 della legge n.
1423 del 1956 – una volta riconosciutane la costituzionalità –
all’autorità di p.s. di reiterare il provvedimento, ove persista nel
soggetto lo stato di pericolosità per la sicurezza pubblica e per la
moralità.
Visti l’art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e
l’art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
a questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423
(misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la
sicurezza e per la pubblica moralità), sollevata in riferimento agli
artt. 13, secondo comma, e 16 della Costituzione con l’ordinanza 22
settembre 1970 del pretore di Ferrara.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI – COSTANTINO
MORTATI – GIUSEPPE VERZÌ – GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI – FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO – LUIGI OGGIONI – ANGELO DE
MARCO – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI – LEONETTO AMADEI
– GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere