Ordinanza N. 223 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
09/07/1974
Data deposito/pubblicazione
09/07/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/06/1974
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA Prof. EDOARDO
VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 3 febbraio
1972 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente tra Guidi
Armando e Lucente Fausto ed altra, iscritta al n. 235 del registro
ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 219 del 23 agosto 1972.
Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1974 il Giudice
relatore Paolo Rossi.
Ritenuto che l’ordinanza in epigrafe citata ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell’art. 621 del codice di procedura
civile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.
Considerato che la medesima questione è stata già dichiarata non
fondata da questa Corte con la sentenza n. 112 del 1970 e
manifestamente infondata con l’ordinanza n. 184 del 1970, in
riferimento agli stessi articoli della Costituzione;
che l’unico profilo formalmente nuovo relativo al divieto di
considerare, ai fini del giudizio sulla verosimiglianza del diritto del
terzo, altre situazioni oltre quelle derivanti dalla professione o dal
commercio, è confutato dalle ampie considerazioni contenute nella
sentenza n. 112 del 1970.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 621 del codice di procedura civile, sollevata,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l’ordinanza in
epigrafe indicata, e già dichiarata non fondata con la sentenza n. 112
del 1970.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – LUIGI OGGIONI – ANGELO DE
MARCO – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI – LEONETTO AMADEI
– GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA –
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere