Ordinanza N. 223 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
23/10/1986
Data deposito/pubblicazione
23/10/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/10/1986
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Dott. ALDO CORASANITI – Prof. GIUSEPPE
BORZELLINO – Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. GABRIELE PESCATORE – Avv.
UGO SPAGNOLI – Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA – Prof. ANTONIO
BALDASSARRE, Giudici,
Ministro per il coordinamento della protezione civile dell’8 aprile
1986, n. 718/FPC/ZA, pubblicata in G. U. n. 83 del 10 aprile 1986,
recante “misure straordinarie ed urgenti relative allo smaltimento dei
rifiuti tossici e nocivi”, e del 28 aprile 1986, n. 727/FPC/ZA,
pubblicata in G. U. n. 102 del 5 maggio 1986, recante “disposizioni per
la realizzazione degli interventi di emergenza sul territorio inquinato
dai rifiuti tossici e nocivi”, presentata dalla ricorrente Provincia
autonoma di Trento in persona del Presidente pro tempore, rappresentato
e difeso dagli avv.ti prof. Valerio Onida e Gualtiero Rueca, col
ricorso proposto dalla Provincia medesima (Reg. confl. n. 29/1986) per
l’annullamento delle ordinanze in oggetto, in quanto lesive delle
competenze provinciali in materia di urbanistica, di lavori pubblici di
interesse provinciale, di opere di prevenzione e di pronto soccorso per
calamità pubbliche e di igiene e sanità (artt. 8, nn. 5, 17 e 13, e
9, n. 10, dello Statuto Trentino Alto – Adige; d.P.R. n. 381 del 1974;
art. 7, comma secondo, legge n. 650 del 1979; art. 6, u.c., del d.P.R.
n. 915 del 1982).
Visti gli atti ed i documenti depositati con il ricorso.
visto l’atto di costituzione in giudizio del Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenute la dichiarazione di rinunzia alla istanza di sospensione
degli atti impugnati resa in camera di consiglio dal difensore della
ricorrente, avv. Rueca, e la adesione dell’Avvocatura dello Stato, in
persona dell’avv. Laporta.
Udito nella camera di consiglio dell’8 ottobre 1986 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Visti l’art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l’art. 28
delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte
costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dà atto della rinunzia all’istanza di sospensione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA – VIRGILIO
ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI –
FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ALDO CORASANITI GIUSEPPE BORZELLINO
FRANCESCO GRECO – GABRIELE PESCATORE
– UGO SPAGNOLI FRANCESCO PAOLO
CASAVOLA ANTONIO BALDASSARRE.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere