Ordinanza N. 223 del 1990
Corte Costituzionale
Data generale
19/04/1990
Data deposito/pubblicazione
19/04/1990
Data dell'udienza in cui è stato assunto
04/04/1990
Presidente: prof. Giovanni CONSO;
Giudici: prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe
BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
comma, della legge 27 novembre 1960, n. 1397 (Assicurazione
obbligatoria contro le malattie per esercenti attività commerciali),
in relazione all’art. 4 della stessa legge, promosso con ordinanza
emessa il 3 ottobre 1989 dal Pretore di Grosseto nel procedimento
civile vertente tra Canini Mario e l’I.N.P.S., iscritta al n. 691 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell’anno 1990;
Visti l’atto di costituzione dell’I.N.P.S., nonché l’atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 21 marzo 1990 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 ottobre 1989, in un
procedimento civile vertente tra Canini Mario e l’I.N.P.S., il
Pretore di Grosseto ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 36, secondo comma, della legge 27 novembre
1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per
esercenti attività commerciali), “nella parte in cui dispone che in
caso di denunce di cessazione dell’attività commerciale effettuate
oltre i termini di cui all’art. 4 e in caso di accertamento di
ufficio devono essere posti in riscossione anche i contributi
afferenti l’anno solare in corso”, in riferimento agli artt. 3 e 38
Cost.;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, che ha
concluso per l’infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte, rilevando l’intervenuta abrogazione
della norma impugnata ad opera dell’art. 12 della legge 23 aprile
1981, n. 155, ha già dichiarato non fondata identica questione con
sentenza n. 165 del 1990;
che pertanto, non rinvenendosi motivi o argomenti nuovi o
comunque tali da modificare il proprio orientamento, va dichiarata la
manifesta infondatezza della sollevata questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 36, secondo comma, della legge 27 novembre
1960, n. 1397 (Assicurazione obbligatoria contro le malattie per
esercenti attività commerciali), in riferimento agli artt. 3 e 38
della Costituzione, sollevata dal Pretore di Grosseto con l’ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 aprile 1990.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 aprile 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI