Ordinanza N. 224 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
09/07/1974
Data deposito/pubblicazione
09/07/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/06/1974
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA Prof. EDOARDO
VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
penale, promosso con ordinanza emessa il 3 agosto 1973 dal pretore di
Rovereto nel procedimento di esecuzione penale a carico di Tomasoni
Gianfranco, iscritta al n. 376 del registro ordinanze 1973 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973.
Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1974 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 3 agosto 1973 dal pretore di
Rovereto nel procedimento di esecuzione penale a carico di Tomasoni
Gianfranco è stata sollevata, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art. 174
del codice penale;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri rappresentato e difeso dall’Avvocato generale dello Stato con
deduzioni depositate il 13 novembre 1973, nelle quali chiede una
dichiarazione di inammissibilità o di infondatezza della questione
sollevata.
Considerato che la questione è stata sollevata nel corso di
procedimento relativo alla domanda di grazia, nel quale, ai sensi
dell’art. 595 cod. proc. pen., al pretore non spetta assumere alcun
provvedimento di carattere decisorio, ma soltanto il compito di
trasmettere la istanza del condannato o degli altri soggetti al
riguardo legittimati al Procuratore generale presso la Corte d’appello
competente;
che, come questa Corte ha più volte avuto occasione di chiarire
con le sentenze 21 maggio 1970, n. 81, 25 marzo 1971, n. 74, 18
dicembre 1972, n. 216, e 28 giugno 1973, n. 132, se è vero che
l’espressione “giudizio” di cui agli artt. 1 della legge cost. 9
febbraio 1948, n. 1, e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deve essere
inteso in senso lato, tuttavia è pur sempre necessario che
l’intervento del giudice non si esplichi nell’ambito di un procedimento
meramente amministrativo nel quale all’organo giurisdizionale non
competa alcun potere decisionale in ordine all’applicazione della norma
denunciata; che pertanto la questione sollevata con l’ordinanza in
esame si palesa manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 174 del codice penale, sollevata,
in riferimento all’art. 3 della Costituzione, dal pretore di Rovereto
con l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1974
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – LUIGI OGGIONI – ANGELO DE
MARCO – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI – LEONETTO AMADEI
– GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA –
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere