Ordinanza N. 227 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
18/11/1976
Data deposito/pubblicazione
18/11/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/11/1976
OGGIONI – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof.
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA
REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO
VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO
DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
della legge 30 luglio 1973, n. 477 (Delega al Governo per l’emanazione
di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo,
docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e
artistica dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre
1975 dalla Corte dei conti – Sezione di controllo – nel procedimento
per l’ammissione al visto ed alla registrazione del d.P.R. 30 giugno
1975, iscritta al n. 629 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 288 del 29 ottobre 1975.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 6 ottobre 1976 il Giudice relatore
Vezio Crisafulli;
udito il vice Avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ordinanza 20 novembre 1975 la Corte dei conti –
Sezione di controllo – nel corso del procedimento per l’ammissione al
visto e alla registrazione del d.P.R. 30 giugno 1975, relativo al
riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo
della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 3,
11, e 16 della legge 30 luglio 1973, n. 477, recante “Delega al Governo
per l’emanazione di norme sullo stato giuridico del personale
direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna,
elementare, secondaria e artistica dello Stato”, per contrasto con
l’art. 81, terzo e quarto comma o, alternativamente, con l’art. 76,
della Costituzione.
Considerato che, in pendenza di tale giudizio, è stato emanato il
decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, recante “Riordinamento dei ruoli
del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna,
elementare, secondaria e artistica dello Stato”, riproducente
integralmente, salvo che per la disposizione riguardante la copertura
finanziaria (art. 22), il testo del d.P.R. 30 giugno 1975, sopra
menzionato;
che tale decreto-legge è stato ammesso al visto e conseguente
registrazione dalla Corte dei conti con deliberazione del 13 febbraio
1976, e convertito nella legge 30 marzo 1976, n. 88;
che, pertanto, si rende necessaria una nuova valutazione della
rilevanza della questione di legittimità costituzionale sollevata con
l’ordinanza in epigrafe.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti – Sezione di
controllo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – LEONETTO
AMADEI – GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO
VOLTERRA – GUIDO ASTUTI – MICHELE
ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO –
LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere