Ordinanza N. 227 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
03/07/1996
Data deposito/pubblicazione
03/07/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
26/06/1996
Presidente: avv. Mauro FERRI;
Giudici: prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano
VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, prof.
Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238 (Interventi urgenti nel processo
civile e sulla disciplina transitoria della legge 26 novembre 1990,
n. 353, relativa al medesimo processo), dell’art. 15, secondo comma,
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), in
relazione all’art. 2 del decreto-legge n. 238 del 1995, promosso con
ordinanza emessa il 20 luglio 1995 dal Pretore di Padova, sezione
distaccata di Monselice sul ricorso proposto da Cementeria di
Monselice S.p.a. contro Strumet S.p.a., iscritta al n. 753 del
registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 47, prima serie speciale, dell’anno 1995.
Visto l’atto di costituzione della Cementeria di Monselice S.p.a.
nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri.
Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice
relatore Enzo Cheli.
Ritenuto che nel corso del procedimento instaurato a seguito del
ricorso della Cementeria di Monselice S.p.a., avente ad oggetto la
richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo per la somma di lire.
21.391.002, il Pretore di Padova, sezione distaccata di Monselice,
con ordinanza del 20 luglio 1995, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 77 e 97 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238
(Interventi urgenti nel processo civile e sulla disciplina
transitoria della legge 26 novembre 1990, n. 353, relativa al
medesimo processo) e, in riferimento agli artt. 72, quarto comma, 76
e 77 della Costituzione, dell’art. 15, secondo comma, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri);
che il giudice rimettente osserva che a seguito dell’entrata in
vigore dell’art. 2 del decreto-legge n. 238 del 1995 la competenza
del pretore è stata più che decuplicata, nel breve lasso di tempo
di meno di due mesi, passando da 1-5 milioni a 5-50 milioni di lire,
e che a tale evenienza si sommano gli effetti della “restituzione”
alla competenza pretorile delle cause di opposizione alle ingiunzioni
di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché di quelle di
opposizione alle sanzioni amministrative irrogate ex art. 75 del
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309;
che – secondo quanto si espone nell’ordinanza – le richiamate
modifiche della competenza causano un eccezionale aumento del carico
di lavoro per gli uffici di pretura, che – sommato agli effetti delle
carenze di organico – sarebbe in grado di “travolgere il complesso
della giurisdizione civile”, in violazione dell’art. 97 della
Costituzione;
che, inoltre, il giudice a quo rileva che l’incremento della
competenza pretorile è stato perseguito con lo strumento del
decreto-legge, per il quale sarebbero mancati, nel caso in esame, i
requisiti di necessità e urgenza, sia perché il decreto impugnato
non contiene nel preambolo l’indicazione di tali requisiti che ne
avrebbero giustificato l’adozione, sia perché il contenuto dell’art.
2 in questione non risulterebbe necessitato dall’esigenza di colmare
eventuali vuoti normativi in tema di ripartizione delle competenze
tra giudice di pace, pretura e tribunale;
che il giudice rimettente prospetta altresì l’eventualità di
una reiterazione dello stesso decreto-legge per la mancata
conversione nel termine sanzionato dall’art. 77 della Costituzione, e
afferma che, anche in questa ipotesi, i rilievi esposti non
perderebbero la loro validità, dal momento che mediante la
reiterazione del decreto impugnato il Governo perpetuerebbe
l’efficacia di questo atto per un periodo di gran lunga superiore a
quello previsto dallo stesso art. 77, attribuendosi la facoltà di
legiferare nella materia del processo civile in violazione dei limiti
indicati dal citato parametro costituzionale;
che, in relazione all’eventualità di una reiterazione, il
giudice a quo impugna anche l’ art. 15, secondo comma, della legge n.
400 del 1988, osservando che tale disposizione, pur disciplinando i
limiti alla decretazione d’urgenza, nulla prevede in riferimento alla
reiterazione dei decreti-legge, così violando, nella parte in cui
non fa divieto al Governo di reiterare i decreti-legge non
convertiti, gli artt. 72, quarto comma, 76 e 77 della Costituzione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, per chiedere che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata, e che si è costituita la Cementeria di Monselice S.p.a.,
chiedendo che la medesima questione sia dichiarata inammissibile o
infondata.
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 84 del 1996, ha
già dichiarato infondata, in relazione agli artt. 77 e 97 della
Costituzione, una identica questione di legittimità costituzionale
dell’art. 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, questione che
la stessa sentenza ha trasferito dal decreto-legge richiamato,
decaduto per mancata conversione, alla disposizione di sanatoria
contenuta nell’art. 1, secondo comma, della legge 20 dicembre 1995,
n. 534, dove si è confermata la validità degli atti e dei
provvedimenti adottati e si sono fatti salvi gli effetti prodotti ed
i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 aprile
1995, n. 121, 21 giugno 1995, n. 238, e 9 agosto 1995, n. 347;
che la questione, così come trasferita in quella concernente
l’art. 1, secondo comma, della legge n. 534 del 1995, va dichiarata
manifestamente infondata, dal momento che non sono stati prospettati
nell’ordinanza di rimessione del presente giudizio profili diversi
rispetto a quelli già esaminati nella richiamata sentenza;
che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 15,
secondo comma, della legge n. 400 del 1988, nella parte in cui tale
disposizione non prevede un divieto di reiterazione per i
decreti-legge non convertiti, va dichiarata manifestamente
inammissibile, in quanto prospettata in via meramente ipotetica, in
relazione ad una reiterazione non ancora avvenuta al momento della
proposizione della stessa questione.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1, secondo comma, della legge
20 dicembre 1995, n. 534 (Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 18 ottobre 1995, n. 432, recante interventi urgenti
sul processo civile e sulla disciplina transitoria della legge 26
novembre 1990, n. 353, relativa al medesimo processo), nella parte in
cui prevede che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base dell’art. 2 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238,
sollevata, in riferimento agli artt. 77 e 97 della Costituzione, dal
Pretore di Padova, sezione distaccata di Monselice, con l’ordinanza
indicata in epigrafe;
b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 15, secondo comma, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell’attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), sollevata,
in riferimento agli artt. 72, quarto comma, 76 e 77 della
Costituzione, dal Pretore di Padova, sezione distaccata di Monselice,
con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Cheli
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996.
Il cancelliere: Fruscella