Ordinanza N. 227 del 2012
Corte Costituzionale
Data generale
11/10/2012
Data deposito/pubblicazione
11/10/2012
Data dell'udienza in cui è stato assunto
08/10/2012
Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 19 giugno 2012 il Giudice relatore Alessandro Criscuolo;
uditi gli avvocati Giandomenico Falcon e Franco Mastragostino per le Regioni Emilia-Romagna, Umbria e Liguria, Massimo Luciani per la Regione autonoma della Sardegna, Renato Marini per la Regione Lazio, Marcello Cecchetti per le Regioni Toscana e Puglia, Luigi Manzi per la Regione Veneto, Beniamino Caravita di Toritto per le Regioni Campania e Lombardia e l’avvocato dello Stato Paolo Gentili per il Presidente del Consiglio dei ministri.
ritenuto che con i suddetti ricorsi è stato impugnato, tra gli altri, l’articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
che, in particolare, le impugnazioni sono state dirette contro numerosi commi del detto art. 16;
che le questioni di legittimità costituzionale, promosse con i ricorsi sopra indicati in riferimento alla citata norma, discusse all’udienza pubblica del 19 giugno 2012, non sono state ancora decise;
che, nelle more, è intervenuto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in pari data, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione e presentato alle Camere per la conversione in legge;
che tra le norme introdotte con il citato decreto-legge vi è l’art. 19, recante la rubrica «Funzioni fondamentali dei Comuni e modalità di esercizio associato di funzioni e servizi comunali»;
che il comma 2 del menzionato articolo sostituisce i commi da 1 a 16 dell’art. 16 del d.l. n. 138 del 2011, come convertito, cioè buona parte delle disposizioni censurate con i ricorsi indicati in epigrafe;
che il decreto-legge n. 95 del 2012 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il cui art. 19, comma 2, in parte qua non modificato, ha ribadito la sostituzione suddetta;
che il comma 1 del nuovo art. 16 (come sostituito), così dispone:«Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l’ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti, in alternativa a quanto previsto dall’articolo 14 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e a condizione di non pregiudicarne l’applicazione, possono esercitare in forma associata tutte le funzioni e tutti i servizi pubblici loro spettanti sulla base della legislazione vigente mediante un’unione di comuni cui si applica, in deroga all’articolo 32, commi 3 e 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, la disciplina di cui al presente articolo».
Considerato che – avuto riguardo alle notevoli modifiche normative introdotte e alla circostanza che le questioni non sono state ancora decise – è opportuno rimettere sul ruolo i giudizi di legittimità costituzionale introdotti con i ricorsi indicati in epigrafe allo scopo di consentire ai difensori di dedurre in ordine alle modifiche stesse e all’incidenza che esse possono avere sulle questioni oggetto delle impugnazioni proposte con i ricorsi medesimi;
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i ricorsi,
ordina il rinvio dei relativi giudizi a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 ottobre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l’11 ottobre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI