Ordinanza N. 228 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
10/07/1974
Data deposito/pubblicazione
10/07/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
09/07/1974
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO
ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA Prof. EDOARDO
VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
1931, n. 234, della legge 14 marzo 1952, n. 196, del d.P.R. 5 agosto
1966, n. 1214, e del d.P.R. 29 marzo 1973, n.156, promosso con
ordinanza emessa il 23 giugno 1973 dal pretore di Poggibonsi nel
procedimento penale a carico di Pellegrini Giuseppe, iscritta al n. 373
del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 276 del 24 ottobre 1973.
Udito nell’udienza pubblica del 29 maggio 1974 il Giudice relatore
Giuseppe Verzì.
Ritenuto che con ordinanza di rimessione 23 giugno 1973 il pretore
di Poggibonsi ha sollevato le questioni di legittimità costituzionale
del d.P.R. 5 agosto 1966, n. 1214, della legge 14 marzo 1952, n. 196,
della legge 8 gennaio 1931, n. 234, e del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156,
in relazione agli artt. 21 e 43 della Costituzione, nella parte in cui
legittimano il monopolio delle radio trasmissioni, nella parte in cui
rendono obbligatoria la c.d. licenza di solo ascolto, e nella parte in
cui prescrivono il rilascio di concessioni discrezionali da parte della
pubblica Amministrazione circa l’uso degli impianti radio elettrici.
Considerato che, così enunciando genericamente le questioni, il
pretore non ha indicato, neppure nella motivazione dell’ordinanza,
quali norme dei suindicati atti legislativi contrasterebbero, a suo
avviso, con i citati articoli della Carta;
che la indicazione di tali norme, ed in ispecie di quelle relative
al solo “ascolto”, è indispensabile sia effettuata dal giudice a quo.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la rimessione degli atti al pretore di Poggibonsi perché
provveda in conseguenza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – LUIGI OGGIONI – ANGELO DE
MARCO – ERCOLE ROCCHETTI – ENZO
CAPALOZZA – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – PAOLO ROSSI – LEONETTO AMADEI
– GIULIO GIONFRIDA EDOARDO VOLTERRA –
GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere