Ordinanza N. 229 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
24/11/1976
Data deposito/pubblicazione
24/11/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/11/1976
OGGIONI – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof.
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA
REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO
VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO
DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
della legge 21 luglio 1965, n. 904 (modifica ed integrazione delle
disposizioni per favorire l’acquisizione di aree fabbricabili per
l’edilizia economica e popolare), nonché dell’art. 25 della legge 14
febbraio 1963, n. 60, promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanze emesse il 13 giugno, il 6 giugno e il 23 maggio 1972
dal tribunale di Salerno nei procedimenti civili vertenti tra De Vito
Piscicelli Taeggi Maria Teresa, D’Amico Carlo e il Consorzio per l’area
di sviluppo industriale di Salerno, la società Face Standard e la
società Sivam, iscritte ai nn. 168, 169 e 170 del registro ordinanze
1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 153 del
12 giugno 1974;
2) ordinanze emesse il 29 maggio e l’11 dicembre 1973 dal tribunale
di Salerno nei procedimenti civili vertenti tra Viola Carlo ed altri,
Pappalardo Carmine e il Consorzio per l’area di sviluppo industriale di
Salerno, iscritte ai nn. 439 e 447 del registro ordinanze 1974 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del 4
dicembre 1974;
3) ordinanza emessa l’8 gennaio 1974 dal tribunale di Salerno nel
procedimento civile vertente tra la GESCAL e Montera Matteo, iscritta
al n. 448 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 324 dell’11 dicembre 1974;
4) ordinanze emesse il 5 febbraio e il 18 giugno 1974 dal tribunale
di Salerno nei procedimenti civili vertenti tra De Vargas Macciucca
Maria Teresa, la società cine ottica tecnica Scotti e il Consorzio per
l’area di sviluppo industriale di Salerno, iscritte ai nn. 472 e 547
del registro ordinanze 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 3 del 3 gennaio 1975 e n. 48 del 19 febbraio 1975;
5) ordinanze emesse il 30 gennaio 1973 e il 1 dicembre 1972 dal
tribunale di Salerno nei procedimenti civili vertenti tra De Santis
Adolfo ed altri, Galdo Gennaro e il Consorzio per l’area di sviluppo
industriale di Salerno, iscritte ai nn. 1 e 38 del registro ordinanze
1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48 del
19 febbraio 1975 e n. 62 del 5 marzo 1975;
6) ordinanza emessa il 10 giugno 1975 dal tribunale di Salerno nel
procedimento civile vertente tra Mellone Mario e il Consorzio per
l’area di sviluppo industriale di Salerno ed il Prefetto di Salerno,
iscritta al n. 405 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 293 del 5 novembre 1975.
Visti gli atti di costituzione di De Vito Piscicelli Taeggi Maria
Teresa, della società Face Standard, nonché gli atti d’intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 6 ottobre 1976 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
uditi l’avv. Giuseppe Guarino, per De Vito Piscicelli Taeggi Maria
Teresa, l’avv. Carlo Fornario, per la società Face Standard, ed il
vice Avvocato generale dello Stato Giovanni Albisinni, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe (segnate ai
numeri reg. ord. 168,169, 170, 439, 447, 472, 547 del 1974, e 1, 38,
405 del 1975) il tribunale di Salerno ha sollevato questione di
legittimità dell’art. 1 legge 21 luglio 1965, n. 904, contenente
modificazioni ed integrazioni all’art. 12 legge 18 aprile 1962, n. 167
sull’acquisizione di aree fabbricabili per l’edilizia economica e
popolare, in relazione all’art. 3 della Costituzione;
che con ordinanza 8 gennaio 1974 parimenti indicata in epigrafe
(reg. ord. n. 448 del 1974) lo stesso tribunale ha sollevato questione
di legittimità dell’art. 25 legge 14 febbraio 1963, n. 60, sulla
istituzione di un programma decennale di costruzione alloggi per
lavoratori, ugualmente in relazione all’art. 3 della Costituzione.
Ritenuto che debbasi anzitutto disporre la riunione di tutti i
predetti giudizi, che hanno per oggetto e fine comuni, l’assunta
illegittimità della applicazione, per le espropriazioni ivi previste,
della legge n. 2892 del 1885 (legge per Napoli).
Rilevato che l’Avvocatura dello Stato, costituitasi in tutti i
giudizi, ad eccezione di quello relativo all’ordinanza 1 dicembre 1972
(reg. ord. n. 38 del 1975), ha eccepito l’inammissibilità per
irrilevanza della sollevata questione, mentre, per quanto riguarda la
suaccennata ordinanza 8 gennaio 1974, ha concluso per l’infondatezza
della questione.
Ritenuto che l’eccezione di inammissibilità è basata sul fatto
che con l’art. 39 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, l’art. 12 della
citata legge n. 167 del 1972, al quale articolo fa riferimento la norma
impugnata, è stato abrogato, con la conseguenza che sarebbe venuta
meno l’applicabilità ai rapporti in esame della legge del 1885.
Considerato che nelle relative ordinanze è contenuta soltanto una
generica dichiarazione di rilevanza, senza alcun riferimento alla
predetta norma abrogante e alle conseguenti implicazioni, riguardanti
sia l’ambito di estensione della norma stessa ai rapporti espropriativi
per l’industrializzazione del Mezzogiorno (come quelli de quo), sia in
relazione alla data dei singoli decreti di esproprio rispetto alla data
della legge abrogante;
che, di conseguenza, va disposto il rinvio degli atti al tribunale
di Salerno per un completo esame della rilevanza nei sensi suesposti;
che, pur dato atto che stante la particolare normativa, tale
problema di rilevanza non si estende alla questione sollevata con la
cennata ordinanza 8 gennaio 1974, ravvisasi opportuno, data la disposta
riunione dei giudizi per l’identità della questione di fondo,
soprassedere, onde provvedere in seguito con unica sentenza, alla
decisione sulla questione con detta ordinanza sollevata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al tribunale di Salerno.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – LEONETTO
AMADEI – GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO
VOLTERRA – GUIDO ASTUTI – MICHELE
ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO –
LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere