Ordinanza N. 229 del 2012
Corte Costituzionale
Data generale
11/10/2012
Data deposito/pubblicazione
11/10/2012
Data dell'udienza in cui è stato assunto
08/10/2012
Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,
Udito nella camera di consiglio del 19 settembre 2012 il Giudice relatore Aldo Carosi.
che, secondo quanto riferito dal medesimo Giudice: a) l’attore ha proposto domanda di risarcimento dei danni derivati dal contenuto, da lui ritenuto diffamatorio, dell’articolo dal titolo «Ricompare Strada e difende il boia del Sudan», a firma del convenuto Guzzanti e pubblicato sul quotidiano «Il Giornale» del 12 marzo 2009, di cui Mario Giordano e Società Europea di Edizioni s.p.a., anch’essi convenuti, erano rispettivamente direttore responsabile ed editrice proprietaria; b) in particolare nell’articolo di stampa in questione il deputato Guzzanti aveva tra l’altro scritto: «Gino Strada, il politico amico di tutti i nemici dell’Occidente, degli Stati Uniti e di Israele che traveste generosamente la sua attività politica facendo il medico con i soldi raccolti dalla sua Ong», «[…] Ma ha il piccolo difetto di schierarsi sempre con i satrapi sanguinari e assassini, ieri Saddam ed oggi Omar Bashir del Sudan», «[…] lasciando fuori il genocida Bashir per il quale sta per aprire un ospedale a Nyala, capoluogo del Darfur, e sotto il cui governo gestisce il centro cardiologico di Emergency, la sua copertura buonista. Emergency si avvale di contributi non statali che però stanno scemando a causa della crisi, ciò che ha provocato una serie di ristrettezze e di riduzioni di piani che ha preoccupato Strada. Non ci sarebbe molto da ridire se un medico per raggiungere il superiore scopo di curare i malati accettasse qualche compromesso anche con un governo tirannico e sanguinario come quello di Omar Al Bashir. Ma Strada non ne fa una questione di diplomazia e di buon vicinato: lui è effettivamente pazzo di Bashir», «[…] lui con gli investigatori sotto l’egida del Consiglio di Sicurezza dell’Onu, non ci parla ed impedisce anche ai suoi aiutanti di parlare […] lui si fa i feriti suoi, i moribondi suoi e non è particolarmente coinvolto per i morti, i torturati, gli imprigionati, i giustiziati dalle truppe speciali del suo ospite», «[…] sta sempre dall’altra parte, mai una volta che lo trovassi dalla parte della giustizia, neppure quella internazionale, europea e sotto l’egida dell’Onu»; c) a seguito dell’eccezione d’insindacabilità ai sensi dell’art. 68 Cost. – sollevata da tutti i convenuti in quanto ritenuta estensibile anche all’editore ed al direttore della testata – e della conseguente trasmissione degli atti alla Camera dei deputati, quest’ultima ha comunicato che l’Assemblea, nella seduta del 22 settembre 2010, aveva deliberato che le dichiarazioni, indicate dall’attore nel giudizio civile come generatrici del danno, costituivano opinioni espresse da un membro del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni ed erano, perciò, insindacabili, ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.; d) la Camera dei deputati ha allegato alla predetta comunicazione copia della relazione della Giunta per le autorizzazioni e del «resoconto stenografico» della seduta assembleare;
che, per il Giudice che ha sollevato il conflitto, nella specie non sussisterebbero i presupposti della prerogativa di insindacabilità deliberata dalla Camera dei deputati, perché non risulterebbe alcun atto parlamentare riferibile al deputato Guzzanti, neanche quale componente della Commissione esteri, che possa far ritenere esistente tra esso e le opinioni espresse nell’articolo e sopra riportate il “nesso funzionale” richiesto dalla giurisprudenza costituzionale per l’applicabilità dell’art. 68, primo comma, Cost.;
che il ricorrente conclude chiedendo che venga dichiarato che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che quelle manifestate dall’onorevole Guzzanti nell’articolo menzionato costituiscono opinioni espresse dal parlamentare nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost. e che la deliberazione di insindacabilità venga annullata.
Considerato che, in questa fase del giudizio, la Corte è chiamata, a norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), a deliberare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile in quanto vi sia la «materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza», sussistendone i requisiti soggettivo ed oggettivo e restando impregiudicata ogni ulteriore questione, anche in punto di ammissibilità;
che la forma dell’ordinanza rivestita dall’atto introduttivo può ritenersi idonea ad instaurare il giudizio ove sussistano, come nella specie, gli estremi sostanziali di un valido ricorso;
che, sotto il profilo del requisito soggettivo, va riconosciuta la legittimazione del Tribunale ordinario di Roma, prima sezione civile, a sollevare conflitto, in quanto organo giurisdizionale, in posizione di indipendenza costituzionalmente garantita, competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene nell’esercizio delle funzioni attribuitegli;
che, parimenti, deve essere riconosciuta la legittimazione della Camera dei deputati ad essere parte del presente conflitto, quale organo competente a dichiarare in modo definitivo la propria volontà in ordine all’applicabilità dell’art. 68, primo comma, Cost.;
che, per quanto attiene al profilo oggettivo, ad una lettura complessiva dell’atto il Giudice lamenta la lesione della propria sfera di attribuzione, costituzionalmente garantita, in conseguenza di un esercizio ritenuto illegittimo, per inesistenza dei relativi presupposti, del potere spettante alla Camera dei deputati di dichiarare l’insindacabilità delle opinioni espresse dai membri di quel ramo del Parlamento ai sensi dell’art. 68, primo comma, Cost.;
che, dunque, esiste la materia di un conflitto la cui risoluzione spetta alla competenza di questa Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Tribunale ordinario di Roma, prima sezione civile, nei confronti della Camera dei deputati con l’ordinanza indicata in epigrafe;
2) dispone:
a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Tribunale ordinario di Roma, prima sezione civile, che ha promosso il conflitto di attribuzione;
b) che l’atto introduttivo e la presente ordinanza siano notificati, a cura del Giudice che ha promosso il conflitto di attribuzione, alla Camera dei deputati, in persona del suo Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati, con la prova dell’avvenuta notifica, nella cancelleria di questa Corte entro il termine di trenta giorni previsto dall’art. 24, comma 3, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 ottobre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l’11 ottobre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI