Ordinanza N. 23 del 1972
Corte Costituzionale
Data generale
02/02/1972
Data deposito/pubblicazione
02/02/1972
Data dell'udienza in cui è stato assunto
27/01/1972
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Dott. GIUSEPPE VERZÌ –
Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO –
Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI –
Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16 maggio
1960, n. 570, promosso con ordinanza emessa il 29 gennaio 1971 dal
pretore di Chiari nel procedimento penale a carico di Campiotti Emilio
ed altri, iscritta al n. 134 del registro ordinanze 1971 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 119 del 12 maggio 1971.
Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1972 il Giudice
relatore Luigi Oggioni.
Ritenuto che il pretore di Chiari, con ordinanza del 29 gennaio
1971, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt.
93 e 102 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione
degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con d.P.R. 16
maggio 1960, n. 570;
che, secondo il giudice a quo, la prima norma impugnata, che
punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire
20.000 chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di
candidatura, prevederebbe senza ragionevole giustificazione una
sanzione più grave di quella comminata per l’identico illecito
dall’art. 106 del testo unico sulla elezione della Camera dei deputati,
approvato con d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, e si porrebbe così in
contrasto col principio di eguaglianza di cui all’art. 3 della
Costituzione;
che anche la seconda norma impugnata contrasterebbe col menzionato
principio costituzionale disponendo irrazionalmente l’esclusione del
beneficio della sospensione condizionale dell’esecuzione della pena per
i condannati per i reati elettorali.
Considerato che la questione sollevata nei confronti dell’art. 93
del citato t.u. del 1960 è identica a quella già esaminata e
dichiarata infondata con la sentenza n. 45 del 1967, e manifestamente
infondata con l’ordinanza n. 106 del 1971;
che la questione sollevata nei confronti dell’art. 102 del ripetuto
t.u. è identica a quella pure già esaminata e dichiarata infondata
con la sentenza n. 48 del 1962;
che non sussistono motivi per discostarsi dalle precedenti
decisioni.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale dell’art. 93 e dell’art. 102 del testo unico delle leggi
per la composizione e l’elezione delle Amministrazioni comunali,
approvato con d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, sollevate in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe, e
già dichiarate, la prima, manifestamente infondata con l’ordinanza n.
106 del 5 maggio 1971, e la seconda, infondata con la sentenza n. 48
del 29 maggio 1962.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 gennaio 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI – MICHELE FRAGALI
– COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.