Ordinanza N. 230 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
24/11/1976
Data deposito/pubblicazione
24/11/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/11/1976
OGGIONI – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof.
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA
REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO
VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof.
ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
giugno 1970, n. 370, convertito in legge 26 luglio 1970, n. 576
(riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal
personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione
elementare, secondaria ed artistica), promosso con ordinanza emessa il
24 maggio 1974 dal Consiglio di Stato – sezione IV – nel procedimento
civile vertente tra Lamartina Carmelo e il Ministero della pubblica
istruzione e il Provveditore agli studi di La Spezia, iscritta al n.
447 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 313 del 26 novembre 1975.
Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1976 il Giudice
relatore Guido Astuti.
Ritenuto che con l’ordinanza di cui in epigrafe, emessa in data 24
maggio 1974, il Consiglio di Stato ha sollevato, in riferimento
all’art. 3 della Costituzione, la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 8 del decreto legge 19 giugno 1970, n. 370,
convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576,
“Riconoscimento del servizio prestato prima della nomina in ruolo dal
personale insegnante e non insegnante delle scuole di istruzione
elementare, secondaria e artistica”, in quanto la disposizione
denunciata, accordando al personale direttivo delle scuole
sopraindicate il riconoscimento, ai fini economici, del solo servizio
di insegnamento non di ruolo, comporterebbe una ingiustificata
disparità di trattamento per l’esclusione dal beneficio di coloro che
hanno prestato servizio di insegnamento di ruolo.
Considerato che, successivamente alla detta ordinanza, le
previgenti disposizioni relative al riconoscimento, ai fini economici e
giuridici, dei servizi di ruolo prestati dal personale direttivo, (in
specie l’art. 25, quarto comma, della legge 13 marzo 1958, n. 165, e
l’art. un. della legge 28 gennaio 1963, n. 28), sono state integrate
dalla normativa introdotta con gli artt. 82 e seguenti del d.P.R. 31
maggio 1974, n. 417, “Norme sullo stato giuridico del personale
docente, direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare,
secondaria e artistica dello Stato”, emanato in attuazione della
delegazione legislativa conferita al Governo dalla legge 30 luglio
1973, n. 477;
che di conseguenza si rende necessario che il giudice a quo
riesamini il proprio giudizio sulla rilevanza della proposta questione
di costituzionalità, tenendo conto della nuova normativa in vigore;
che occorre pertanto disporre la restituzione degli atti.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Consiglio di Stato.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – LEONETTO
AMADEI – GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO
VOLTERRA – GUIDO ASTUTI – MICHELE
ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO –
LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere