Ordinanza N. 230 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
08/06/1994
Data deposito/pubblicazione
08/06/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
26/05/1994
Presidente: prof. Gabriele PESCATORE;
Giudici: avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo
CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.
Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando
SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
del d.P.R. (recte: decreto legislativo) 31 dicembre 1992, n. 546
(Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413),
in relazione all’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413
(Disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare,
facilitare e potenziare l’attività di accertamento; disposizioni per
la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese,
nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata
dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della
Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari;
istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale),
promosso con ordinanza emessa il 22 settembre 1993 dalla Commissione
tributaria di primo grado di Verbania sui ricorsi riuniti proposti da
IOSTI Serenella contro l’ufficio delle Imposte Dirette di Arona,
iscritta al n. 713 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale,
dell’anno 1993;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell’11 maggio 1994 il Giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Verbania,
con ordinanza emessa il 22 settembre 1993, nel corso di un giudizio
promosso avverso l’avviso di accertamento in rettifica dei redditi di
impresa della contribuente Iosti Serenella ai fini IRPEF e ILOR per
gli anni 1986 e 1987, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 80, comma 2, del d.P.R. (recte: decreto
legislativo) 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art.
30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), in riferimento agli artt.
76 e 77, primo comma, della Costituzione ed in relazione all’art. 30
della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in quanto, nel prevedere che le
disposizioni del decreto stesso, benché in vigore nel termine
ordinario di vacazione, hanno effetto dalla data d’insediamento delle
(nuove) Commissioni tributarie provinciali e regionali, senza che di
tale differimento della operatività delle nuove norme sul processo
tributario vi sia previsione alcuna nella legge di delega, pone in
essere una violazione e/o eccesso della legge di delega;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato dall’Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l’inammissibilità o, comunque, per l’infondatezza
della questione.
Considerato che non ha fondamento l’eccezione di inammissibilità
formulata dall’Avvocatura dello Stato, perché scopo precipuo della
proposta censura è quello di determinare una efficacia immediata
della innovata disciplina del contenzioso tributario onde consentirne
l’applicabilità anche da parte delle esistenti Commissioni
tributarie;
che l’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, detta in un
unico contesto le direttive sia per la disciplina del nuovo
procedimento in materia di contenzioso tributario sia per la
costituzione dei nuovi organismi giurisdizionali;
che, inoltre, non poche norme della innovata disciplina
processuale appaiono coerenti soltanto con la diversa struttura
stabilita, in via di principio, per gli organi suddetti, dal
legislatore delegante;
che, d’altronde, la istituzione delle nuove Commissioni è
adempimento di non lieve momento, destinato a svolgersi in un
ragionevole arco di tempo;
che, conseguentemente, nella delega non può non ricomprendersi la
potestà di fissare un dies a quo per l’efficacia della nuova
disciplina processuale, in correlazione col venire in esistenza
giuridicamente e di fatto di tali nuovi organi;
che, comunque, essendo stato il comma 2 dell’art. 80 del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, modificato ad opera del
legislatore ordinario (art. 69 del decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, recante: “Armonizzazione delle disposizioni in materia di
imposte sugli oli minerali, sull’alcole, sulle bevande alcoliche, sui
tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive
CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonché
disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di
assistenza fiscale, le procedure dei rimborsi di imposta,
l’esclusione dall’ILOR dei redditi di impresa fino all’ammontare
corrispondente al contributo diretto lavorativo, l’istituzione per il
1993 di un’imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre
disposizioni tributarie”; e convertito in legge con la legge 20
ottobre 1993, n. 427), risulta ribadita la disposizione relativa al
collegamento tra la data di efficacia delle nuove disposizioni
riguardanti il contenzioso tributario e quella di istituzione delle
nuove Commissioni, con conseguente superamento del problema dei
limiti posti alla potestà del legislatore delegato;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 80, comma 2, del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in
attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge
30 dicembre 1991, n. 413), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e
77, primo comma, della Costituzione ed in relazione all’art. 30 della
legge 30 dicembre 1991, n. 413, dalla Commissione tributaria di primo
grado di Verbania con ordinanza emessa in data 22 settembre 1993.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria l’8 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA