Ordinanza N. 231 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
24/11/1976
Data deposito/pubblicazione
24/11/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/11/1976
OGGIONI – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPAPALOZZA – Prof.
VINCENZO MICHELE TRIMARCUI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA
REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO
VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO
DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA. Giudici,
luglio 1942, n. 907 (legge sul monopolio del sale e dei tabacchi), e 3
gennaio 1951, n. 27 (modificazione alla legge 17 luglio 1942, n. 907
sul monopolio del sale e dei tabacchi), della legge 25 settembre 1940,
n. 1424 (legge doganale), dell’articolo 20 della legge 7 gennaio 1929,
n. 4 (norme generali per la repressione della violazione delle leggi
finanziarie), e del d.l. 20 aprile 1974, n. 104 (modifica dell’art. 538
del codice di procedura penale), promossi con ordinanze emesse:
1) dalla Corte suprema di cassazione il 4 giugno e il 4 luglio 1975
e dal tribunale di Ferrara il 30 settembre 1975, iscritte ai nn. 437,
492 e 628 del registro ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica nn. 306 e 320 dell’anno 1975 e n. 58
dell’anno 1976;
2) dal tribunale di Como il 26 novembre ed il 1 ottobre 1975 e dal
tribunale di Locri il 19 ed il 21 novembre 1975, iscritte ai nn. da 8 a
34, da 59 a 79, 94, 95, da 107 a 112, 118, 121, 122, 134, 135, 139,
140, da 164 a 172, da 215 a 225, da 238 a 250, da 252 a 259 del
registro ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 65, 72, 78, 85, 118 e 132 dell’anno 1976.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri nel giudizio promosso con l’ordinanza del tribunale di Como
emessa il 26 novembre 1975 ed iscritta al n. 95 del registro ordinanze
1976.
Udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1976 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state
sollevate le questioni che di seguito si indicano e precisamente:
a) la questione di legittimità costituzionale degli articoli 45 e
seguenti della legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modifiche
contenute nella legge 3 gennaio 1951, n. 27, in riferimento agli artt.
41 e 43 della Costituzione;
b) le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 148
della legge 25 settembre 1940, n. 1424, e 66 della legge n. 907 del
1942, in riferimento agli artt. 41 e 43 della Costituzione;
c) la questione di legittimità costituzionale dell’art. 20 della
legge 7 gennaio 1929, n. 4, in relazione all’art. 2 del codice penale,
per contrasto con l’art. 3 della Costituzione;
d) la questione di legittimità costituzionale del d.l. 20 aprile
1974, n. 104, in riferimento agli artt. 111, comma secondo, 102, comma
primo, e 24, comma secondo, della Costituzione;
che l’Avvocatura generale dello Stato, in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, ha eccepito l’inammissibilità
della prima questione per difetto di rilevanza, stante che il giudice a
quo ha omesso del tutto di motivare al riguardo, ed a seguito
dell’entrata in vigore della legge 10 dicembre 1975, n. 724, ed in
dipendenza del disposto del secondo comma (in relazione al primo)
dell’art. 7 di detta legge; ed ha chiesto che la questione fosse
dichiarata non fondata;
che i giudizi, avendo ad oggetto, in tutto o in parte, le stesse
questioni, possono essere riuniti.
Considerato che a seguito dell’entrata in vigore della legge n. 724
del 1975 ed in dipendenza di quanto disposto dall’art. 7 di detta legge
si appalesa necessario che i giudici che hanno sollevato le prime due
questioni accertino se sussista tuttora la rilevanza delle stesse;
che questa Corte ha già esaminato le altre due questioni e con le
sentenze nn. 164 e 184 del 1974 le ha ritenute non fondate (e con le
ordinanze nn. 279 del 1974, 89, 144, 182, 245 e 249 del 1975 e 62 del
1976 ne ha dichiarato la manifesta infondatezza) e che nelle ordinanze
sopraddette non vengono addotti nuovi argomenti e prospettati nuovi
profili per cui la Corte possa o debba mutare avviso;
che, conseguentemente, non possono non essere riconosciute
manifestamente infondate la terza e la quarta delle indicate questioni;
e che del pari conseguentemente, gli atti dei giudizi (in cui sono
sollevate le prime due questioni) debbono essere istituiti ai giudici a
quibus.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza: a) della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n.
4 (norme generali per la repressione delle violazioni delle leggi
finanziarie), in relazione all’art. 2 del codice penale, sollevata in
riferimento all’art. 3 della Costituzione con le ordinanze indicate in
epigrafe dei tribunali di Ferrara, di Como e di Locri e della Corte
suprema di cassazione; b) della questione di legittimità
costituzionale dell’articolo unico del d.l. 20 aprile 1974, n. 104
(modifica dell’art. 538 del codice di procedura penale), sollevata, in
riferimento agli artt. 24, comma secondo, 102, comma primo, e 111,
comma secondo, della Costituzione, con l’ordinanza indicata in epigrafe
del tribunale di Ferrara;
ordina che gli atti relativi alle dette ordinanze vengano
restituiti ai tribunali di Ferrara, di Como e di Locri ed alla Corte
suprema di cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – LEONETTO
AMADEI – GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO
VOLTERRA – GUIDO ASTUTI – MICHELE
ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO –
LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere