Ordinanza N. 232 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
24/11/1976
Data deposito/pubblicazione
24/11/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/11/1976
OGGIONI – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof.
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA
REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO
VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO
DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
luglio 1942, n. 907 (legge sul monopolio del sale e dei tabacchi) e 3
gennaio 1951, n. 27 (modificazione alla legge 17 luglio 1942, n. 907
sul monopolio del sale e dei tabacchi), della legge 25 settembre 1940,
n. 1424 (legge doganale), del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43
(approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale), e dell’art. 110 del codice penale promossi con ordinanze
emesse:
1) dal tribunale di Varese il 24 giugno 1974 iscritta al n. 478 del
reg. ord. 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 313 dell’anno 1975; e dalla Corte suprema di cassazione il 6 marzo
ed il 16 dicembre 1974, iscritte ai nn. 419 e 384 del registro
ordinanze 1975 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 288 e 281 dell’anno 1975;
2) dai tribunali di Roma, il 4 luglio, 16 agosto, 15, 24 e 29
settembre, 2, 17 e 31 ottobre, e 7 e 8 novembre 1975; di Castrovillari
il 24 giugno 1975; di Torino il 3 luglio 1975; di Modena il 10 giugno
1975; di Bologna il 6 e 30 maggio 1975; di Rovigo il 6 e 23 ottobre
1975; di Casale Monferrato il 16 ottobre 1975; di Rieti il 10 ottobre
1975 e di Benevento il 29 ottobre e 3 dicembre 1975; dalle Corti
d’appello di Bologna il 31 maggio e 5 luglio 1975; di Bari il 9, 11, 14
e 21 aprile e 2 e 3 maggio 1975; di Venezia il 20 febbraio, il 3 marzo,
il 24 e 30 aprile, il 5, 17, 21 e 31 maggio, il 28 giugno, ed il 17, 24
e 27 settembre 1975; di Palermo il 23 ottobre 1975, e di Potenza il 31
ottobre 1975; e dalla Corte suprema di cassazione il 20 gennaio e il 20
giugno 1975; ordinanze iscritte ai nn. 372, 373, 378, 382, 385, 393, da
407 a 411, da 412 a 417, da 438 a 443, da 444 a 446, 458, 459, 475,
490, 502, 542, 543, 567, 571, 576, da 595 a 600, 601, 603, 604, 606,
608, 610, 615, e da 622 a 624 del registro ordinanze 1975, e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 268, 281, 288, 293, 306,
313, 332 e 339 dell’anno 1975 e nn. 25, 38 e 51 dell’anno 1976;
3) dai tribunali di Larino il 12 dicembre 1975; di Roma il 7
novembre ed il 13 e 18 dicembre 1975; di Como il 3 ottobre 1975; di
Benevento il 22 dicembre 1975; di Crotone il 18 novembre 1975 e di
Lanciano il 30 giugno e il 25 luglio 1975; dalla Corte d’appello di
Venezia il 20 febbraio, 17 e 24 settembre, 13, 16 e 23 ottobre, 15 e 20
novembre 1975 e dalla Corte suprema di cassazione il 17 febbraio ed il
14 e 21 marzo 1975, iscritte ai nn. 3, 47, 48, da 51 a 56, 93, 113,
114, 129, da 143 a 150, 152, 153, da 158 a 160, 191, 213 del registro
ordinanze 1976 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale nn. 58, 72, 78,
85, 92 e 112 dell’anno 1976.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri nel giudizio promosso con l’ordinanza del tribunale di Varese
emessa il 24 giugno 1974 ed iscritta al n. 478 del registro ordinanze
1975;
udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1976 il Giudice
relatore Vincenzo Michele Trimarchi.
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe sono state
sollevate le questioni che di seguito si indicano e precisamente: a) la
questione di legittimità costituzionale della legge 17 luglio 1942, n.
907, ovvero di alcuni articoli di detta legge e precisamente degli
artt. 45 e seguenti, 64 e seguenti, 73, 75, 80 n. 2, 81 n. 2, 87, 97 e
103, e successive modifiche e cioè della legge 3 gennaio 1951, n. 27,
ovvero di alcuni articoli di detta legge e precisamente 1, 4, 6 e 12,
per contrasto con gli artt. 32, 41 e 43 della Costituzione; b) le
questioni di legittimità costituzionale della legge 25 settembre 1940,
n. 1424, e precisamente degli artt. 97 lett. e), 110 cpv. lett. b), e
116-148, nonché dell’art. 110 del codice penale, in riferimento
all’art. 43 della Costituzione; e del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43,
ovvero di alcuni articoli di detto decreto e precisamente degli artt.
34, 282, 292 e 301, per contrasto con gli artt. 41 e 43 della
Costituzione;
che l’Avvocatura generale dello Stato in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto che le questioni
fossero dichiarate non fondate;
che i giudizi avendo in oggetto in tutto o in parte le stesse
questioni possono essere riuniti.
Considerato che a seguito dell’entrata in vigore della legge 10
dicembre 1975, n. 724, ed in dipendenza di quanto disposto dall’art. 7
di detta legge si appalesa necessario che i giudici che hanno sollevato
le questioni accertino se sussiste tuttora la rilevanza delle stesse;
e che conseguentemente gli atti dei giudizi devono essere
restituiti ai giudici a quibus.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina che gli atti relativi alle ordinanze indicate in epigrafe
Vengano restituiti ai tribunali di Larino, di Roma, di Como, di
Benevento, di Crotone e di Lanciano, alla Corte d’appello di Venezia e
alla Corte suprema di cassazione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – LEONETTO
AMADEI – GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO
VOLTERRA – GUIDO ASTUTI – MICHELE
ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO –
LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere