Ordinanza N. 232 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
05/11/1986
Data deposito/pubblicazione
05/11/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
31/10/1986
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. AEDO CORASANITI –
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO
DELL’ANDRO – Prof. GABRIELE PESCATORE – Avv. UGO SPAGNOLI – Prof.
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,
12 febbraio 1975, n. 6 (Norme in tema di liberazione condizionale), in
relazione all’art. 630, secondo comma, del codice di procedura penale,
promosso con ordinanza emessa il 23 ottobre 1985 dalla Corte d’appello
di Perugia sull’istanza proposta da Rambaldi Gennaro, iscritta al n. 9
del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 9 prima serie speciale dell’anno 1986.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 5 giugno 1986 il Giudice relatore
Giovanni Conso;
udito l’Avvocato dello Stato Giorgio D’Amato per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che la Corte d’appello di Perugia, con ordinanza del 23
ottobre 1985, ha denunciato, in riferimento agli artt. 24, secondo
comma, e 3, primo comma, della Costituzione, l’illegittimità dell’art.
2 della legge 12 febbraio 1975, n. 6, in relazione all’art. 630,
secondo comma, del codice di procedura penale, “nella parte in cui non
prevede anche per coloro che sono detenuti in luogo diverso da quello
in cui risiede il giudice, di poter presenziare all’udienza di
discussione della propria liberazione condizionale”;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
considerato che, nel frattempo, è entrata in vigore la legge 10
ottobre 1986, n. 663, la quale ha abrogato espressamente (v. art. 29)
la legge 12 febbraio 1975, n. 6, e reso applicabile al procedimento per
la liberazione condizionale (v. art. 25, secondo comma, sostitutivo
dell’art. 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354) la disciplina
originariamente prevista per il solo procedimento di sorveglianza, a
cominciare dall’art. 71 bis, primo comma;
e che spetta al giudice a quo accertare se, alla stregua della
normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora rilevante.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte d’appello di Perugia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA – VIRGILIO
ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI –
FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – ALDO CORASANITI –
GIUSEPPE BORZELLINO – FRANCESCO GRECO
– RENATO DELL’ANDRO – GABRIELE
PESCATORE – UGO SPAGNOLI – FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere