Ordinanza N. 232 del 1996
Corte Costituzionale
Data generale
03/07/1996
Data deposito/pubblicazione
03/07/1996
Data dell'udienza in cui è stato assunto
26/06/1996
Presidente: avv. Mauro FERRI;
Giudici: prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA,
prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare
MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott.
Cesare RUPERTO, dott. Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY,
prof. Valerio ONIDA, prof. Carlo MEZZANOTTE;
comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse
il 20 ottobre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale militare di Torino, il 24 e il 26 ottobre 1995 dalla Corte
d’appello di Napoli, il 27 ottobre 1995 dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Verbania, il 28 novembre 1995 dal
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento,
il 19 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Belluno, il 13 dicembre 1995 dalla Corte d’appello di
Palermo, il 28 novembre 1995 dalla Corte d’appello di Napoli, il 1
dicembre 1995 dalla Corte d’appello di Genova, il 13 dicembre 1995
dalla Corte d’appello di Palermo, il 15 dicembre 1995 dal giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale militare di Bari, il 21
novembre 1995 dalla Corte d’appello di Napoli, il 9 febbraio 1996 dal
giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Belluno,
il 16 gennaio 1996 dalla Corte d’appello di Genova, il 23 gennaio
1996 dalla Corte d’appello di Napoli, rispettivamente iscritte ai nn.
884, 930 e 931 del registro ordinanze 1995 ed ai nn. 6, 22, 127, 159,
184, 219, 231, 232, 244, 313, 342 e 353 del registro ordinanze 1996,
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie
speciale, n. 53 dell’anno 1995 e nn. 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 15 e
17 dell’anno 1996.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 giugno 1996 il giudice
relatore Mauro Ferri.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Verbania, con ordinanza del 27 ottobre 1995, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 34 del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
l’incompatibilità a partecipare all’udienza preliminare del giudice
per le indagini preliminari che abbia disposto la restituzione degli
atti al pubblico ministero affinché modificasse l’imputazione, in
riferimento agli artt. 25, 76, 77 e 101 della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per la infondatezza della questione;
che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di
Belluno, con ordinanza del 9 febbraio 1996, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, del codice
di procedura penale, nella parte in cui non prevede
l’incompatibilità a partecipare all’udienza preliminare del giudice
per le indagini preliminari che abbia ordinato al pubblico ministero
di formulare l’imputazione, per contrasto con gli artt. 3 e 24 della
Costituzione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l’infondatezza della questione;
che il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
militare di Torino, con ordinanza del 20 ottobre 1995, il giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Benevento, con
ordinanza del 28 novembre 1995, il giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Belluno, con ordinanza del 19
dicembre 1995, il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale militare di Bari, con ordinanza del 15 dicembre 1995, la
Corte d’appello di Napoli, con ordinanze del 24 ottobre 1995, del 26
ottobre 1995, del 21 novembre 1995, del 28 novembre 1995 e del 23
gennaio 1996, la Corte d’appello di Palermo, con due ordinanze del 13
dicembre 1995, la Corte d’appello di Genova, con ordinanze del 1
dicembre 1995 e del 16 gennaio 1996, hanno sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma, del codice
di procedura penale, nella parte in cui non prevede
l’incompatibilità a partecipare all’udienza preliminare del giudice
per le indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare
personale nei confronti dell’imputato, in riferimento a numerosi
parametri costituzionali, variamente individuati dai giudici
remittenti negli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della Costituzione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, nei
giudizi promossi dalla Corte d’appello di Napoli e dalla Corte
d’appello di Palermo, concludendo per l’infondatezza della questione.
Considerato che le questioni prospettate sono identiche o analoghe,
e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi
congiuntamente;
che la norma impugnata è già stata sottoposta all’esame di
questa Corte;
che, in particolare, con l’ordinanza n. 24 del 1996 è stata
dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 34, secondo comma, del codice di procedura
penale, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità a
partecipare alla successiva udienza preliminare del giudice per le
indagini preliminari che abbia ordinato al pubblico ministero, ai
sensi dell’art. 409, quinto comma, del medesimo codice, di formulare
l’imputazione;
che nella predetta ordinanza la Corte ha affermato che il giudice
dell’udienza preliminare non è chiamato ad esprimere valutazioni sul
merito dell’accusa, bensì a valutare la legittimità della domanda
di giudizio formulata dal pubblico ministero e che ciò non
costituisce pertanto attività di “giudizio”, inteso come attività
finalizzata alla decisione sul merito della regiudicanda;
che, quindi, la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 34, secondo comma, del codice di procedura penale,
sollevata dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale
di Belluno, è manifestamente infondata;
che, con la sentenza n. 131 del 1996, questa Corte ha ribadito
per quanto qui interessa che la previsione dell’incompatibilità del
giudice è finalizzata ad evitare che possa essere o apparire
pregiudicata l’attività di “giudizio”, non anche altre attività
processuali anteriori o propedeutiche al giudizio;
che alla luce della giurisprudenza richiamata anche tutte le
altre questioni sollevate sono manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell’art. 34, secondo comma,
del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt.
3, 24, 25, 76, 77 e 101 della Costituzione, dai giudici per le
indagini preliminari presso i tribunali di Verbania, Belluno e
Benevento, e presso i tribunali militari di Torino e Bari, e dalle
Corti d’appello di Napoli, Palermo e Genova, con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Ferri
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1996.
Il cancelliere: Fruscella