Ordinanza N. 233 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
24/11/1976
Data deposito/pubblicazione
24/11/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
12/11/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Dott. NICOLA REALE –
Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA
– Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE
STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
5 febbraio 1957, n. 18 (modifiche dei termini nei procedimenti
amministrativi per l’attuazione delle disposizioni in materia di
previdenza sociale e per i relativi ricorsi all’autorità giudiziaria),
promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1974 dal pretore di Palermo
nel procedimento di lavoro tra Bruscemi Brigida e l’Istituto nazionale
della previdenza sociale, iscritta al n. 341 del registro ordinanze
1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 265
dell’anno 1974.
Visti l’atto di costituzione dell’Istituto di Previdenza Sociale e
l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.
Udito nell’udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore
Vincenzo Michele Trimarchi.
Udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per
il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con l’ordinanza indicata in epigrafe il pretore di
Palermo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale
dell’art. 2 della legge 5 febbraio 1957, n. 18, in riferimento all’art.
3, comma primo, della Costituzione.
Considerato che, come risulta dagli atti, la Bruscemi ha avanzato
domanda di pensione di invalidità sotto la data del 30 aprile 1970;
che l’INPS, sede di Palermo, ha respinto la domanda sotto la data del 2
agosto 1971; che il 15 settembre dello stesso anno la Bruscemi, a mezzo
dell’Istituto di patronato, assumendo che i termini di legge erano
trascorsi senza alcuna decisione, ha proposto ricorso al Comitato
provinciale; e che il procedimento è continuato in sede amministrativa
sino al rigetto dell’istanza da parte del Comitato di vigilanza della
gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni;
che con ricorso del 15 dicembre 1973 la Bruscemi ha convenuto
davanti al pretore di Palermo quale giudice del lavoro l’INPS onde
ottenere la pensione di invalidità dalla data di presentazione della
domanda con gli interessi di legge;
che il pretore di Palermo in punto di rilevanza si è limitato a
ritenere che il giudizio davanti a lui pendente non avrebbe potuto
essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione
sollevata e non si è posto il problema se nella specie fosse
effettivamente applicabile la norma denunciata ovvero il combinato
disposto degli artt. 46, commi settimo e ottavo e 47, comma quarto del
d.P.R. 30 aprile 1970, n.639, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 277 dell’anno 1970, ed entrato in vigore sotto
quest’ultima data;
che ancor prima della proposizione della questione è parimenti
entrato in vigore l’art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533;
che, pertanto, si appalesa necessario un congruo esame della
rilevanza della sollevata questione di costituzionalità.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al pretore di Palermo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – NICOLA REALE – LEONETTO
AMADEI – GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO
VOLTERRA – GUIDO ASTUTI – MICHELE
ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO –
LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere