Ordinanza N. 233 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
05/11/1986
Data deposito/pubblicazione
05/11/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
31/10/1986
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI –
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO
DELL’ANDRO – Prof. GABRIELE PESCATORE – Avv. UGO SPAGNOLI – Prof.
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,
proc. civ., promosso con ordinanza emessa il 24 luglio 1984 dal pretore
di Caltagirone nel procedimento civile vertente tra Parisi Antonino e
Infantino Albino, iscritta al n. 1109 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42 bis
dell’anno 1985.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 giugno 1986 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che il Pretore di Caltagirone ha sollevato, con ordinanza
del 24 luglio 1984, questione di legittimità costituzionale, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 621 c.p.c. “nella parte
in cui non consente al terzo opponente di provare con testimoni il suo
diritto sui beni mobili pignorati nella casa del debitore, quando tale
diritto sia reso verosimile dalla qualità, posseduta dall’opponente,
di genitore convivente con il debitore”;
che, in particolare, ad avviso del giudice a quo, la norma
censurata viola:
a) l’art. 24 Cost., perché sarebbe sostanzialmente svuotata di
contenuto la possibilità, per il genitore convivente con il debitore,
di agire in giudizio a tutela del proprio diritto;
b) l’art. 3 Cost., per irrazionale disparità di trattamento tra il
genitore convivente con il debitore ed altri terzi opponenti non
conviventi, i quali possono, invece, sulla base di altre
verosimiglianze – la professione o il commercio esercitato dal terzo o
dal debitore – provare con testimoni il loro diritto;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, il quale, per tramite dell’Avvocatura Generale dello Stato,
conclude per l’infondatezza della questione, rilevando che essa è
stata già esaminata dalla Corte e dichiarata non fondata con sentenza
n. 112 del 1970 e manifestamente infondata con ordinanze nn. 184 del
1970 e 223 del 1974.
Considerato che, come rilevato dall’Avvocatura, la questione
sollevata è stata già dichiarata non fondata dalla Corte con le
richiamate pronunce;
che, in particolare, la norma censurata – la quale ammette il
ricorso alla prova testimoniale (senza escludere tuttavia mezzi
istruttori diversi da questa) nel solo caso in cui l’esistenza del
diritto dell’opponente “sia resa verosimile dalla professione o dal
commercio esercitati dal terzo o dal debitore” – si inquadra in un
sistema che, a tutela del soddisfacimento dei diritti di credito contro
possibili fraudolenti simulazioni, fa derivare dall’ubicazione dei beni
da pignorare la presunzione legale della loro appartenenza al debitore:
presunzione che può essere vinta, secondo le regole generali, soltanto
nei limiti autorizzati dalla legge;
che, pertanto, non vi è violazione dell’art. 24 Cost., essendo ius
receptum che l’esercizio del diritto di difesa può sottostare a
limitazioni imposte dall’esigenza di armonizzare contrapposti interessi
sostanziali; né dell’art. 3 Cost., in quanto, per le ragioni esposte,
la norma deve ritenersi rispondente a criteri di razionalità.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 621 c.p.c., in riferimento agli artt. 3 e 24
Cost., sollevata dal Pretore di Caltagirone con l’ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA – VIRGILIO
ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI –
FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – ALDO CORASANITI –
GIUSEPPE BORZELLINO – FRANCESCO GRECO
– RENATO DELL’ANDRO – GABRIELE
PESCATORE – UGO SPAGNOLI – FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere