Ordinanza N. 234 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
05/11/1986
Data deposito/pubblicazione
05/11/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
31/10/1986
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Dott. ALDO CORASANITI –
Prof. GIUSEPPE BORZELLINO – Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO
DELL’ANDRO – Prof. GABRIELE PESCATORE – Avv. UGO SPAGNOLI – Prof.
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA, Giudici,
dell’accordo collettivo nazionale approvato con d.P.R. 16 ottobre 1984
n. 882 (Esecuzione dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina
dei rapporti con i medici di medicina generale) promosso con ordinanza
emessa il 4 marzo 1985 dal Pretore di Roma nel procedimento civile
vertente tra Reda Sergio e U.S.L. RM/5 e RM/12 iscritta al n. 270 del
registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Udiciale della
Repubblica n. 185 bis dell’anno 1985;
visti gli atti di costituzione di Reda Sergio ed altro, della
U.S.L. RM/12 nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio
dei Ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 giugno 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Ferrari;
Ritenuto che il Pretore di Roma, adito con ricorso proposto ai
sensi dell’art. 700 c.p.c., con ordinanza emessa in data 4 marzo 1985
inaudita altera parte ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 32
e 35 Cost., questione di legittimità costituzionale “dell’art. 4
dell’accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i
medici generici sottoscritto ai sensi dell’art. 48 della legge n. 833
del 1978 e approvato con d.P.R. n. 882 del 1984” nella parte in cui,
“introducendo il rapporto ottimale di un medico ogni mille abitanti”:
a) non consente al cittadino assistito dal Servizio sanitario
nazionale di scegliere il proprio medico di fiducia, se questi non sia
stato inserito nella graduatoria regionale;
b) non consente al medico di esercitare la propria professione
nell’ambito dello stesso Servizio se non nel caso in cui sia stato
inserito nella predetta graduatoria;
c) restringe a circa tremila professionisti la possibilità di
prestare servizio, nella provincia di Roma, nell’ambito del Servizio
sanitario nazionale;
d) impedisce, di fatto, l’elevazione del livello professionale del
medico.
Considerato che l’ordinanza di rimessione, a parte l’apodittica
affermazione che “il giudizio non può essere definito
indipendentemente dalla risoluzione delle (predette) questioni di
legittimità costituzionale”, non contiene il benché minimo cenno
all’oggetto del giudizio e, dunque, alla rilevanza della questione;
che è del tutto carente anche la delibazione sulla non manifesta
infondatezza, non essendo in alcun modo prospettate le ragioni per le
quali la disposizione denunciata contrasterebbe con gli indicati
parametri costituzionali;
che risulta pertanto completamente eluso il disposto dell’art. 23,
secondo comma, della l. 11 marzo 1953, n. 87, Sicché la questione Va
dichiarata manifestamente inammissibile per tale assorbente rilievo;
visti gli artt. 26, secondo comma, della citata 1. n. 87 del 953 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale “dell’art. 4 dell’accordo collettivo
nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici generici
sottoscritto ai sensi dell’art. 48 della 1. n. 833 del 1978 e
approvato con d.P.R. n. 882 del 1984”, sollevata, in riferimento agli
artt. 3,4,32 e 35 Cost., dal Pretore di Roma con ordinanza in data 4
marzo 1985 (reg. ord. n. 270 del 1985).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA – VIRGILIO
ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI –
FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – AEDO CORASANITI –
GIUSEPPE BORZELLINO – FRANCESCO GRECO
– RENATO DELL’ANDRO – GABRIELE
PESCATORE – UGO SPAGNOLI – FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere