Ordinanza N. 238 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
17/07/1974
Data deposito/pubblicazione
17/07/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
09/07/1974
– Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott.
LUIGI OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof.
ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO
CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO
AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO
ASTUTI, Giudici,
Regione Emilia-Romagna 12 luglio 1973, riapprovata dal Consiglio
regionale il 7 novembre 1973, recante “Norme per il funzionamento delle
Commissioni sanitarie per gli invalidi civili, di cui alla legge 30
marzo 1971, n. 118”, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio
dei ministri, notificato il 23 novembre 1973, depositato in cancelleria
il 28 successivo ed iscritto al n. 19 del registro ricorsi 1973.
Visto l’atto di costituzione del Presidente della Regione
Emilia-Romagna;
udito nell’udienza pubblica del 26 giugno 1974 il Giudice relatore
Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con il ricorso sopra indicato, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale, riapprovata dal
Consiglio regionale dell’Emilia-Romagna il 7 novembre 1973, recante
“Norme per il funzionamento delle Commissioni sanitarie per gli
invalidi civili, di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118”;
che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto la
dichiarazione d’illegittimità costituzionale del provvedimento
impugnato per violazione degli artt. 117, primo comma, e 118, secondo
comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6, n. 5, e 13, n. 2,
del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4;
che al detto ricorso resisteva la Regione Emilia- Romagna, a mezzo
del Presidente della Giunta regionale, difeso dagli avvocati Francesco
Galgano e Guido Viola, con atto depositato il 17 dicembre 1973;
che con atto depositato il 27 maggio 1974 il Presidente del
Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso, e la rinuncia è stata
accettata dalla Regione con atto del 4 giugno 1974.
Considerato che, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo deve
dichiararsi estinto per avvenuta rinuncia.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – VEZIO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI NICOLA REALE – PAOLO ROSSI
– LEONETTO AMADEI – GIULIO GIONFRIDA
– EDOARDO VOLTERRA – GUIDO ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere