Ordinanza N. 238 del 2003
Corte Costituzionale
Data generale
11/07/2003
Data deposito/pubblicazione
11/07/2003
Data dell'udienza in cui è stato assunto
30/06/2003
Udito nella camera di consiglio del 18 giugno 2003 il Giudice relatore Annibale Marini.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento penale a carico del senatore Erminio Boso, imputato del delitto di cui agli artt. 595 cod. pen., 13 e 21 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), per talune dichiarazioni rilasciate alla stampa e asseritamente lesive della reputazione del senatore Antonio Di Pietro, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha sollevato, con ordinanza dell’11 dicembre 2002, conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato in relazione alla deliberazione adottata dal Senato della Repubblica in data 27 gennaio 2000 con la quale era stata affermata, ai sensi dell’art. 68, primo comma, della Costituzione, la insindacabilità delle suddette dichiarazioni;
che il ricorrente premette di aver già sollevato, nel corso del medesimo procedimento, identico conflitto di attribuzione senza, peraltro, assolvere l’onere di notificare al Senato della Repubblica, nel prescritto termine di sessanta giorni, il ricorso e l’ordinanza di ammissibilità;
che, ad avviso dello stesso ricorrente, tale omissione non dovrebbe, comunque, ritenersi preclusiva della riproponibilità del conflitto;
che, quanto ai termini del conflitto, ritiene il ricorrente che non sarebbe nella specie ravvisabile il necessario collegamento funzionale fra le espressioni del senatore Boso e la sua attività parlamentare e farebbe, altresì, difetto un qualsivoglia intento divulgativo di una scelta o di un’attività politico-parlamentare;
che, conseguentemente, la delibera di insindacabilità, in quanto lesiva delle attribuzioni del potere giudiziario, dovrebbe essere annullata.
Considerato che con il ricorso introduttivo del presente giudizio il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ripropone nei confronti del Senato della Repubblica un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato identico ad altro in relazione al quale aveva omesso di notificare, nel termine prescritto, il ricorso e la relativa ordinanza di ammissibilità;
che l’ammissibilità della riproposizione del medesimo conflitto è stata di recente esclusa da questa Corte in un caso analogo a quello presente, rilevandosi, in particolare, come, in relazione alle finalità ed alle particolarità dell’oggetto del conflitto di attribuzione, sussista l’«esigenza costituzionale che il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti confliggenti» essendo necessario ristabilire sollecitamente «certezza e definitività di rapporti» essenziali ai fini di un regolare svolgimento delle funzioni costituzionali (sentenza n. 116 del 2003);
che, pertanto, anche il conflitto in esame, in quanto ripropositivo di altro precedente, divenuto improcedibile per la mancata notifica dell’atto introduttivo e della relativa ordinanza di ammissibilità, deve essere dichiarato inammissibile.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano nei confronti del Senato della Repubblica con l’atto indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 giugno 2003.
F.to:
Riccardo CHIEPPA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l’11 luglio 2003.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA