Ordinanza N. 239 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
17/07/1974
Data deposito/pubblicazione
17/07/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
09/07/1974
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI –
Dott. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI,
Giudici,
Regione Marche 24 luglio 1973, riapprovata dal Consiglio regionale il 4
dicembre 1973, recante “Integrazione dei compensi ai componenti delle
Commissioni sanitarie per l’accertamento dell’invalidità civile ai
sensi della legge 30 marzo 1971, n. 118”, promosso con ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 27 dicembre 1973,
depositato in cancelleria il 4 gennaio 1974 ed iscritto al n. 1 del
registro ricorsi 1974.
Udito nell’udienza pubblica del 26 giugno 1974 il Giudice relatore
Paolo Rossi;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,
per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che, con il ricorso sopra indicato, il Presidente del
Consiglio dei ministri ha impugnato la legge regionale, riapprovata dal
Consiglio regionale delle Marche il 4 dicembre 1973, recante
“Integrazione dei compensi ai componenti delle Commissioni sanitarie
per l’accertamento dell’invalidità civile ai sensi della legge 30
marzo 1971, n. 118”;
che il Presidente del Consiglio dei ministri ha chiesto la
dichiarazione d’illegittimità costituzionale del provvedimento
impugnato per violazione degli artt. 1 17, primo comma, e 1 18, secondo
comma, della Costituzione, in relazione agli artt. 6, n. 5, e 13, n. 2
e penultimo comma, del d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 4;
che con atto esibito in pubblica udienza il Presidente del
Consiglio dei ministri, ritenendo cessata la materia del contendere per
effetto della legge 27 dicembre 1973, n. 908, ha rinunciato al
ricorso;
che la Regione Marche non si è costituita in giudizio.
Considerato che, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo deve
dichiararsi estinto per avvenuta rinuncia.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 luglio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere