Ordinanza N. 239 del 1989
Corte Costituzionale
Data generale
21/04/1989
Data deposito/pubblicazione
21/04/1989
Data dell'udienza in cui è stato assunto
13/04/1989
Presidente: dott. Francesco SAJA;
Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo
CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, prof. Renato DELL’ANDRO, prof.
Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo
CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv.
Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;
23 agosto 1988, n. 391 (Norme sull’amministrazione straordinaria),
promosso con ordinanza emessa il 27 settembre 1988 dal Giudice
Istruttore presso il Tribunale di Roma nel procedimento civile
vertente tra Buontempo Eugenio e la Cartiere di Arbatax s.p.a. ed
altri, iscritta al n. 10 del registro ordinanze 1989 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,
dell’anno 1989;
Visti gli atti di costituzione di Buontempo Eugenio, delle
Cartiere Riunite Donzelli ed altre, della S.p.a. Pizzi, e delle
Cartiere Burgo S.p.a. nonché l’atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell’udienza pubblica del 7 marzo 1989 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi gli avv.ti Sandro Amorosino per la S.p.a. Pizzi e Mario
Sanino per le Cartiere Burgo s.p.a. e l’Avvocato dello Stato Oscar
Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio promosso da Eugenio
Buontempo contro la Cartiera di Arbatax s.p.a. e altre società per
azioni, tutte in amministrazione straordinaria, il giudice istruttore
presso il Tribunale di Roma, con ordinanza del 29 settembre 1988, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 24, 25, 102, 103 e 113 della
Costituzione, questione di legittimità dell’art. 1 della legge 23
agosto 1988, n. 391, nella parte in cui attribuisce alla competenza
dei tribunali amministrativi regionali le controversie concernenti la
vendita dei beni di proprietà delle imprese sottoposte ad
amministrazione controllata, anche se vertenti su diritti soggettivi
e indipendentemente da questioni di legittimità di atti o
provvedimenti amministrativi intervenuti al riguardo, disponendo
l’estinzione d’ufficio dei giudizi in materia già pendenti davanti
al giudice ordinario, nonché la cessazione degli effetti dei
provvedimenti giudiziali relativi ai beni suddetti;
che nel giudizio davanti alla Corte si sono costituite entrambe
le parti del giudizio a quo, l’attore insistendo per l’accoglimento
della questione, le convenute eccependone preliminarmente
l’inammissibilità, in quanto sollevata da un giudice “privo di
competenza giurisdizionale, essendo stato proposto, precedentemente
all’ordinanza di rimessione degli atti alla Corte, il regolamento
preventivo di giurisdizione;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato dall’Avvocatura dello Stato, concludendo per
l’inammissibilità o, in subordine, l’infondatezza della questione;
Considerato che questa Corte ha affermato in numerose pronunce
l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale
sollevata dopo la proposizione del ricorso per regolamento di
giurisdizione, segnatamente quando le norme sospette di
incostituzionalità rilevino proprio per la risoluzione della
questione di giurisdizione (sentenze n. 221 del 1972, n. 135 del
1975, nn. 118 e 186 del 1976, n. 43 del 1977, n. 43 del 1980, n. 173
del 1981);
che non sussistono motivi perché la Corte debba discostarsi da
tale orientamento;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 23 agosto 1988,
n. 391 (Norme sull’amministrazione straordinaria), sollevata, in
riferimento agli artt. 24, 25, 102, 103 e 113 della Costituzione, dal
giudice istruttore del Tribunale di Roma con l’ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI