Ordinanza N. 24 del 1970
Corte Costituzionale
Data generale
18/02/1970
Data deposito/pubblicazione
18/02/1970
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/02/1970
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Dott. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Prof.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO
– Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
21 e 23 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 28 maggio 1969 dal tribunale di Salerno nel
procedimento civile vertente tra Barba Michele, l’INPS e la società
italiana per condotte d’acqua, iscritta al n. 323 del registro
ordinanze 1969 e pubblicata nella’ Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 243 del 24 settembre 1969;
2) ordinanza emessa l’11 luglio 1969 dal tribunale di Macerata nel
procedimento civile vertente tra Giusepponi Luigi e l’INPS, iscritta al
n. 359 del registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969;
3) ordinanza emessa l’11 luglio 1969 dal tribunale di Udine nel
procedimento civile vertente tra Sicoli Armando e Bella Mario contro la
Banca del Friuli, iscritta al n. 381 del registro ordinanze 1969 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 del 5
novembre 1969.
Udito nella camera di consiglio dei 10 febbraio 1970 il Giudice
relatore Giuseppe Verzì.
Ritenuto in fatto che le ordinanze in epigrafe sollevano la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 20, 21 e 23 del
D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 primo
comma, 36 e 38 secondo comma, della Costituzione, in quanto vietano il
cumulo fra la retribuzione del lavoratore e le pensioni di invalidità
o di anzianità a carico dell’Istituto nazionale della previdenza
sociale;
che i vari giudizi possono essere riuniti, trattandosi della stessa
questione;
che in questa sede non vi è stata costituzione di parti.
Considerato che con la sentenza n. 155 dell’11 dicembre 1969,
questa Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art 15, lett. b) e c), della legge 18 marzo 1968,
n. 238, e dell’art. 20, primo comma lett. c) e secondo comma, del
suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 1968,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della
Costituzione, nella parte in cui vietano il cumulo della retribuzione
del lavoratore con la pensione di invalidità o con quella di
anzianità a carico dell’Istituto nazionale della previdenza sociale;
che le sopraindicate ordinanze ripropongono la stessa questione,
senza peraltro prospettare profili nuovi o comunque tali da indurre la
Corte a modificare la decisione precedentemente adottata.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 20, 21 e 23 del D.P.R. 27 aprile 1968, n.
488, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 35, 36 e 38 della
Costituzione dalle ordinanze indicate in epigrafe dei tribunali di
Salerno, di Macerata e di Udine.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 febbraio 1970.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE –
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
– MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI.