Ordinanza N. 241 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
06/12/1976
Data deposito/pubblicazione
06/12/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
25/11/1976
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI –
Dott. NICOLA REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO –
Prof. ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di enfiteusi),
promosso con ordinanza emessa il 23 giugno 1973 dal pretore di Oria nel
procedimento civile vertente fra Polito Giovanni e De Leonardis Maria
Teresa, iscritta al n. 386 del registro ordinanze 1975 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 281 del 22 ottobre 1975.
Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1976 il Giudice
relatore Angelo De Marco.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 23 giugno 1973 il pretore di
Oria, nel corso del procedimento civile vertente tra Polito Giovanni e
De Leonardis Maria Teresa, ha sollevato, in riferimento all’art. 42
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’art.
2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di
enfiteusi), in forza del quale, per le enfiteusi costituite dopo il 28
ottobre 1941, la misura del canone e del capitale di affranco sono
stabiliti attraverso il riferimento al reddito dominicale del fondo,
determinato in base alle tariffe di estimo e quindi ai prezzi del 1939;
che nessuno si è costituito in giudizio.
Considerato che questione identica è stata già risolta dalla
Corte, la quale, con la sentenza n. 145 del 1973, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale della norma denunciata, nella parte in
cui non determina il valore dei capitali di affranco secondo i criteri
stabiliti dall’art. 7 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e dall’art.
18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, nonché il correlativo valore
dei canoni enfiteutici nella quindicesima parte di quegli stessi
capitali.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale, proposta con l’ordinanza di cui in epigrafe, dell’art.
2 della legge 18 dicembre 1970, n. 1138 (Nuove norme in materia di
enfiteusi), già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 145 del
1973, nella parte in cui non determina il valore dei capitali di
affranco secondo i criteri stabiliti dall’art. 7 della legge 12 maggio
1950, n. 230 e dall’art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841,
nonché il correlativo valore dei canoni enfiteutici nella quindicesima
parte di quegli stessi capitali.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25 novembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ANGELO DE MARCO – ERCOLE ROCCHETTI –
ENZO CAPALOZZA – VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI – NICOLA
REALE – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA – GUIDO
ASTUTI – MICHELE ROSSANO – ANTONINO
DE STEFANO – LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere