Ordinanza N. 247 del 1982
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1982
Data deposito/pubblicazione
29/12/1982
Data dell'udienza in cui è stato assunto
20/12/1982
MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Dott. ARNALDO MACCARONE – Prof. ANTONIO LA PERGOLA –
Prof. VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO
SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
(Termini dell’azione di disconoscimento di paternità) e 244 sub art.
95 della legge 19 maggio 1975, n. 151 promosso con ordinanza emessa il
30 luglio 1980 dal tribunale di Bolzano nel procedimento civile
vertente tra Nicolodi Angelo e Nicolodi Monica ed altri, iscritta al n.
794 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 20 del 21 gennaio 1981.
Udito nella camera di consiglio dell’11 novembre 1982 il Giudice
relatore Oronzo Reale.
Ritenuto che con l’ordinanza di cui in epigrafe viene sollevata
questione incidentale di legittimità costituzionale dell’art. 244 del
codice civile, nel testo abrogato ed in quello attuale, per preteso
contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
che analoga questione è stata dichiarata non fondata dalla Corte
con la sentenza n. 64 del 1982, con riferimento all’art. 244 nel testo
quale vige a seguito delle modifiche apportate dalla legge 19 maggio
1975, n. 151;
che anche nel caso che fu oggetto della ricordata sentenza, il
giudice a quo aveva dubitato della legittimità costituzionale
dell’art. 244 del codice civile nella sua precedente formulazione e che
la Corte ritenne non esservi luogo a provvedere al riguardo, atteso che
la detta norma non poteva trovare applicazione nel giudizio in cui era
sorto l’incidente di costituzionalità;
che analoga situazione si riscontra sul punto nel giudizio a quo,
in quanto l’atto di citazione per disconoscimento di paternità è
stato notificato in data 25 gennaio 1979;
considerato che nell’ordinanza di remissione non sono stati addotti
argomenti nuovi, tali da indurre la Corte a modificare la propria
giurisprudenza;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell’art. 244 del codice civile sollevata, con
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal tribunale di
Bolzano con l’ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA – MICHELE ROSSANO
– ANTONINO DE STEFANO – ORONZO REALE
– BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI ALBERTO
MALAGUGINI – LIVIO PALADIN – ARNALDO
MACCARONE – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere