Ordinanza N. 248 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
16/06/1994
Data deposito/pubblicazione
16/06/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
09/06/1994
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio
BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof.
Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof.
Giuliano VASSALLI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando
SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche
urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di
contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, promossi con ordinanze emesse il
15 ottobre 1993 dalla Corte di cassazione, il 9 dicembre 1993 dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Padova, il
14 gennaio 1994 dal Tribunale di Macerata, il 14 febbraio 1994 dal
Tribunale di Lecce ed il 27 dicembre 1993 dal Tribunale di Bologna,
rispettivamente iscritte ai nn. 67, 103, 130, 145 e 150 del registro
ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 11, 12 e 13, prima serie speciale dell’anno 1994;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1994 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che la Corte di cassazione, il Tribunale di Padova, il
Tribunale di Macerata, il Tribunale di Lecce e il Tribunale di
Bologna hanno sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 27 e 42
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell’art. 12-quinquies, secondo comma, del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306 (Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e
provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa), convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
e che nei giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
Considerato che le ordinanze sollevano l’identica questione e che
quindi i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con unico
provvedimento;
che questa Corte, con sentenza n. 48 del 1994, successiva alla
pronuncia delle ordinanze di rimessione, ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 12-quinquies, secondo
comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e che pertanto,
essendo stata la norma oggetto di impugnativa espunta
dall’ordinamento, le relative questioni devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili (v. ordinanza n. 176 del 1994);
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 12-quinquies,
secondo comma, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306 (Modifiche
urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di
contrasto alla criminalità mafiosa), convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 24, 27 e 42 della Costituzione, dalla Corte di cassazione,
dal Tribunale di Padova, dal Tribunale di Macerata, dal Tribunale di
Lecce e dal Tribunale di Bologna con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA