Ordinanza N. 25 del 1971
Corte Costituzionale
Data generale
17/02/1971
Data deposito/pubblicazione
17/02/1971
Data dell'udienza in cui è stato assunto
11/02/1971
MICHELE FRAGALI – Prof. COSTANTINO MORTATI – Prof. GIUSEPPE CHIARELLI –
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Prof. FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – Dott. LUIGI
OGGIONI – Dott. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI –
Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI, Giudici,
del r.d. 30 aprile 1936, n. 1138 (regolamento per la riscossione
dell’imposta di consumo), promossi con ordinanze emesse il 14 ed il 25
novembre 1969 dal tribunale di Vibo Valentia nei procedimenti penali
rispettivamente a carico di Franzé Ilario e Rosso Vincenzo e di Alì
Vincenzo e Rosso Vincenzo, iscritte ai nn. 472 e 473 del registro
ordinanze 1969 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 24 del 28 gennaio 1970.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice
relatore Michele Fragali.
Ritenuto che con due ordinanze, di identico contenuto, emesse il 14
e il 25 novembre 1969, il tribunale di Vibo Valentia, nei procedimenti
penali rispettivamente a carico di Franzé Ilario e Rosso Vincenzo e di
Alì Vincenzo e Rosso Vincenzo, sollevava di ufficio la questione di
legittimità costituzionale dell’art. 235 del Regolamento 30 aprile
1936, n. 1138;
Considerato che l’art. 235 è contenuto in un provvedimento che
reca il titolo “Regolamento per la riscossione delle imposte di
consumo” ed è stato come tale approvato con regio decreto n. 1138 del
30 aprile 1936, udito il parere del Consiglio di Stato e sentito il
Consiglio dei ministri;
che, pertanto, la Corte costituzionale ha riconosciuto
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 235
con ordinanza 24 giugno 1960 n. 50 e ha dichiarato inammissibile la
questione relativa all’art. 173 del medesimo Regolamento con sentenza
16 giugno 1965 n. 53;
che non sussistono motivi che inducano a modificare le predette
decisioni;
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo
comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta inammissibilità
della questione proposta dal tribunale di Vibo Valentia con le
ordinanze emesse il 14 e il 25 novembre 1969 sulla legittimità
costituzionale dell’art. 235 del “Regolamento per la riscossione delle
imposte di consumo”, approvato con r.d. 30 aprile 1936, n. 1138.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’11 febbraio 1971.
GIUSEPPE BRANCA – MICHELE FRAGALI –
COSTANTINO MORTATI – GIUSEPPE
CHIARELLI – GIUSEPPE VERZÌ –
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – LUIGI
OGGIONI – ANGELO DE MARCO – ERCOLE
ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA – VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – VEZIO CRISAFULLI
– NICOLA REALE – PAOLO ROSSI.