Ordinanza N. 250 del 1998
Corte Costituzionale
Data generale
03/07/1998
Data deposito/pubblicazione
03/07/1998
Data dell'udienza in cui è stato assunto
30/06/1998
Presidente: prof. Giuliano VASSALLI;
Giudici: prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof.
Fernando SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO, dott.
Riccardo CHIEPPA, prof. Gustavo ZAGREBELSKY, prof. Valerio ONIDA,
prof. Carlo MEZZANOTTE, avv. Fernanda CONTRI, prof. Guido NEPPI
MODONA, prof. Piero Alberto CAPOTOSTI, prof. Annibale MARINI;
poteri dello Stato promosso dal giudice per le indagini preliminari
presso il Tribunale di Roma nei confronti del Senato della Repubblica
sorto a seguito della delibera del Senato della Repubblica con la
quale è stata dichiarata l’insindacabilità delle opinioni espresse
dal Senatore Giuseppe Arlacchi nei confronti di Corrado Carnevale,
con ricorso depositato il 9 marzo 1998 ed iscritto al n. 91 del
registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1998 il giudice
relatore Piero Alberto Capotosti.
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Roma, nel corso di un procedimento penale a carico del
Senatore Giuseppe Arlacchi, con ordinanza del 16 febbraio 1998, ha
sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Senato della
Repubblica in ordine alla deliberazione adottata il 29 gennaio 1997
con la quale il Senato ha deliberato che il fatto, per il quale pende
detto procedimento penale, concerne opinioni espresse da un membro
del Parlamento nell’esercizio delle sue funzioni ai sensi dell’art.
68, primo comma, della Costituzione;
che nel corso del procedimento presso il Tribunale di Roma è
stato chiesto il rinvio a giudizio del Senatore Arlacchi per i reati
di diffamazione a mezzo stampa previsti dall’articolo 595, primo e
terzo comma, del codice penale, e dall’art. 13 della legge 8 febbraio
1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa), che egli avrebbe commessi,
in danno del dottor Corrado Carnevale, a mezzo dell’articolo
pubblicato dal quotidiano “La Repubblica” nell’edizione del 14 maggio
1995, nonché del commento che il medesimo giornale, nell’edizione
del successivo 17 maggio, ha pubblicato alla lettera di smentita
fatta pervenire dal dottor Carnevale in relazione ai fatti che gli
venivano attribuiti;
che, ai sensi del decreto-legge 10 maggio 1996, n. 253, allora
vigente, la difesa del Senatore Arlacchi ha eccepito l’applicabilità
dell’art. 68 della Costituzione e che il Senato della Repubblica, cui
il giudice ricorrente ha trasmesso gli atti ritenendo di non
accogliere l’eccezione, ha deliberato il 29 gennaio 1997 che il fatto
concerne opinioni espresse nell’esercizio delle funzioni di
parlamentare;
che il giudice ricorrente deduce che il Senato della Repubblica,
con la detta deliberazione, non ha esercitato in modo corretto il
potere di decidere sulla sussistenza dei presupposti per
l’applicabilità ai suoi componenti dell’art. 68, primo comma, della
Costituzione, e lamenta, di conseguenza, la lesione delle proprie
attribuzioni giurisdizionali, in quanto le dichiarazioni rese a mezzo
stampa dall’imputato si inscrivono, a suo avviso, nell’ambito di “una
polemica strettamente personale sfociata in varie azioni
giudiziarie”, cosicché considerarle strumentalmente collegate alle
funzioni parlamentari integrerebbe, da parte del Senato, un “evidente
travalicamento dei confini segnati dall’art. 68 della Costituzione”.
Considerato che in questa fase del giudizio, a norma dell’art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte
è chiamata a deliberare senza contraddittorio in ordine
all’ammissibilità del conflitto sotto il profilo dell’esistenza
della “materia di un conflitto la cui risoluzione spetti alla sua
competenza”, restando impregiudicata ogni ulteriore questione;
che la forma dell’ordinanza, utilizzata dal giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, deve considerarsi
idonea ai fini del ricorso per conflitto di attribuzione (ordinanze
n. 37 del 1998, nn. 469, 442 e 251 del 1997);
che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi, il giudice per le
indagini preliminari presso il Tribunale di Roma deve ritenersi
legittimato a sollevare il conflitto, in ragione della posizione di
piena indipendenza attribuita dalla Costituzione a ciascun organo
giurisdizionale nell’esercizio delle relative funzioni (ex plurimis
ordinanze nn. 37 del 1998, 469, 442 e 325 del 1997);
che il Senato della Repubblica è parimenti legittimato ad essere
parte del conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato, in quanto
ciascuna Camera del Parlamento è competente a dichiarare in modo
definitivo la propria volontà in ordine all’applicabilità ai suoi
componenti dell’art. 68, primo comma, della Costituzione (fra le
altre, ordinanze nn. 179 e 178 del 1998, sentenza n. 375 del 1997,
ordinanze 469 e 442 del 1997);
che, sotto il profilo oggettivo, sussiste la materia del
conflitto, in quanto il ricorrente lamenta che la sua sfera di
attribuzioni, costituzionalmente garantita, è stata illegittimamente
menomata dalla suindicata deliberazione del Senato della Repubblica;
che dal ricorso possono ricavarsi “le ragioni del conflitto” e
“le norme costituzionali che regolano la materia”, come richiesto
dall’art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell’art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, il conflitto di attribuzione sollevato dal giudice per
le indagini preliminari del Tribunale di Roma nei confronti del
Senato della Repubblica, con l’ordinanza in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione
della presente ordinanza al Tribunale di Roma, sezione giudice per le
indagini preliminari, ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente ordinanza
siano notificati al Senato della Repubblica, in persona del suo
Presidente, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 30 giugno 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Capotosti
Il cancelliere: Milana
Depositata in cancelleria il 3 luglio 1998.
Il cancelliere: Milana