Ordinanza N. 251 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
20/12/1976
Data deposito/pubblicazione
20/12/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
09/12/1976
OGGIONI – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof.
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA
REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO
VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof.
ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
30 giugno 1965, n. 1124 (testo unico delle disposizioni per
l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 2 maggio 1974
dal giudice del lavoro del tribunale di Torino nel procedimento civile
vertente tra La Porta Edoardo e l’INAIL, iscritta al n. 291 del
registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 263 del 9 ottobre 1974.
Visto l’atto di costituzione dell’INAIL;
udito nell’udienza pubblica del 6 ottobre 1976 il Giudice relatore
Leonetto Amadei;
udito l’avv. Massimo Ungaro, per l’INAIL.
Considerato in fatto e in diritto:
1. – Che il giudice a quo ha considerato non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell’inciso
contenuto nell’art. 79 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (“o liquidati
in capitale ai sensi dell’art. 75”), in riferimento agli artt. 3, 38 e
76 della Costituzione e che, ove la questione fosse accolta, le norme
da applicarsi nella specie sarebbero gli artt. 80 e 82 del decreto del
1965;
2. – che, peraltro, l’art. 80 fa espresso riferimento alla
liquidazione di una rendita e non alla capitalizzazione di essa, e
l’art. 82 si riferisce alla ben diversa ipotesi della rendita
riscattata;
3. – che risulta dagli atti che nella specie si trattava di
infortunio che comportava, di per sé considerato, una inabilità
permanente solo del 5% e che, inoltre, la rendita era stata
capitalizzata per cui all’attore, in forza degli artt. 80 e 82 sopra
ricordati, non avrebbe mai potuto essere riconosciuto alcun indennizzo;
4. – che pertanto si appalesa necessario, da parte del giudice a
quo, il riesame della rilevanza della questione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al tribunale di Torino.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – LEONETTO
AMADEI – GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO
VOLTERRA – GUIDO ASTUTI – MICHELE
ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO –
LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere