Ordinanza N. 252 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
16/06/1994
Data deposito/pubblicazione
16/06/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
09/06/1994
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo
CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.
Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando
SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
marzo 1983, n. 65 (Miglioramenti economici a favore del personale
dell’Amministrazione penitenziaria), promosso con ordinanza emessa il
1 luglio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,
Sezione di Lecce, sul ricorso proposto da Pasquali Ubaldo ed altri
contro il Ministro di grazia e giustizia ed altro, iscritta al n. 751
del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 53, prima serie speciale, dell’anno 1993;
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994 il Giudice
relatore Massimo Vari;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 1 luglio 1992 (pervenuta
alla Corte costituzionale il 3 dicembre 1993), il Tribunale
amministrativo regionale per la Puglia, Sezione di Lecce – sul
ricorso proposto da Pasquali Ubaldo ed altri contro il Ministro di
grazia e giustizia e il Ministro della pubblica istruzione – ha
sollevato, in riferimento agli artt. 36 e 97 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 3
marzo 1983, n. 65 (Miglioramenti economici a favore del personale
dell’Amministrazione penitenziaria), “in quanto prevede la
corresponsione di una somma fissa a titolo di indennità
penitenziaria, senza contemplare un meccanismo diretto ad assicurare
nel tempo l’adeguatezza della somma al mutato potere d’acquisto della
moneta”;
che il giudice a quo ritiene tale questione non manifestamente
infondata, sotto il profilo del contrasto della norma in esame con
l’art. 36 della Costituzione, essendo violato il principio della
proporzionalità ed adeguatezza della retribuzione alla quantità e
qualità del lavoro, e con l’art. 97 della Costituzione, in relazione
al principio del buon andamento dell’Amministrazione;
che, nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale, è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, sostenendo la
inammissibilità e comunque l’infondatezza della questione stessa;
Considerato che, come risulta dal testo dell’ordinanza di
rimessione, le parti, quali docenti nelle scuole carcerarie di Lecce,
chiedono, nel giudizio a quo, l’accertamento “del diritto a percepire
l’indennità di rischio e l’indennità di servizio penitenziario
nella misura prevista, per gli impiegati della carriera di concetto
dalle tabelle A e B allegate alla legge 27 ottobre 1987, n. 436 e
dalla precedente normativa, con interessi e rivalutazione monetaria”;
che, per contro, il giudice remittente pone una questione di
legittimità che attiene alla mancanza di meccanismi di adeguamento
della indennità di servizio penitenziario che l’art. 2 della legge 3
marzo 1983, n. 65, riserva ai docenti medesimi;
che, nei termini in cui viene proposta, la questione appare
manifestamente inammissibile, per irrilevanza ai fini della decisione
sulla domanda così come formulata dalle parti nel giudizio pendente
innanzi al giudice remittente;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale;
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge 3 marzo 1983, n.
65 (Miglioramenti economici a favore del personale
dell’Amministrazione penitenziaria) sollevata, in riferimento agli
artt. 36 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo
regionale per la Puglia, con l’ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 9 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: VARI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 16 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA