Ordinanza N. 253 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
23/07/1974
Data deposito/pubblicazione
23/07/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/07/1974
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI –
Dott. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI,
Giudici,
determinato i conflitti di attribuzione sollevati dalla Regione
Friuli-Venezia Giulia con i ricorsi notificati il 15 maggio 1974,
depositati in cancelleria il 20 successivo ed iscritti ai nn. 5 e 6 del
registro 1974: ordinanze 4 aprile 1974, n. 19, e 23 aprile 1974, n. 23,
con le quali il tribunale amministrativo regionale ha sospeso i
provvedimenti del sindaco di Tavagnacco e della Giunta regionale del
F.-V.G. che avevano rispettivamente, revocato e annullato
l’autorizzazione concessa a Battistini Luigia per l’apertura di
supermercato nel territorio del Comune di Tavagnacco.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1974 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli;
uditi l’avv. Gaspare Pacia, per la Regione Friuli-Venezia Giulia,
ed il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con ricorso notificato il 15 maggio 1974 e depositato
il 20 maggio successivo il Presidente della Regione Friuli-Venezia
Giulia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dello
Stato, chiedendo l’annullamento dell’ordinanza 4 aprile 1974, n. 19,
con la quale il tribunale amministrativo regionale di Trieste aveva
sospeso l’esecuzione del provvedimento di revoca da parte del sindaco
di Tavagnacco di un’autorizzazione, precedentemente concessa,
all’apertura di un supermercato, in mancanza del prescritto nulla osta
dell’amministrazione regionale;
che la Regione ricorrente ha chiesto anche, incidentalmente, la
sospensione dell’atto giurisdizionale impugnato, assumendo che esso,
nel consentire l’apertura del predetto esercizio commerciale,
renderebbe concretamente possibile una situazione penalmente illecita,
ai sensi dell’art. 39 della legge 11 giugno 1971, n. 426, recante
“Disciplina del commercio”, pregiudicando altresì una tempestiva
formazione degli strumenti urbanistici e di insediamento territoriale;
che la stessa Regione, con altro ricorso in pari data notificato e
depositato, ha sollevato un secondo conflitto di attribuzione,
chiedendo con analoga motivazione anche l’annullamento e la sospensione
dell’ordinanza 23 aprile 1974, n. 23, con la quale lo stesso tribunale
amministrativo regionale aveva sospeso l’esecuzione del provvedimenti
di annullamento. da parte della Giunta regionale: della autorizzazione,
precedentemente concessa dal sindaco di Tavagnacco senza il prescritto
nulla osta regionale, all’apertura di un supermercato;
che in entrambi i giudizi innanzi a questa Corte si è costituito
il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall’Avvocato generale dello Stato, chiedendo la reiezione dei ricorsi
e delle domande incidentali di sospensione;
che i due giudizi, vertendo sulla stessa materia, vanno riuniti e
possono essere decisi congiuntamente.
Considerato che non sussistono le gravi ragioni addotte per indurre
la Corte a disporre l’invocata sospensione dei due provvedimenti
giurisdizionali impugnati ;
Visti l’art. 40 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e l’art. 28
delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata ogni decisione sull’ammissibilità del conflitto e sulle
questioni di merito con esso sollevate;
rigetta le istanze di sospensione delle ordinanze 4 aprile 1974, n.
19, e 23 aprile 1974, n. 23, del tribunale amministrativo regionale di
Trieste, presentate dal Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia
con i ricorsi di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere