Ordinanza N. 253 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
20/12/1976
Data deposito/pubblicazione
20/12/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
09/12/1976
OGGIONI – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof.
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA
REALE – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO
VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof.
ANTONINO DE STEFANO – Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione
dei veicoli a motore e dei natanti), promossi con le ordinanze emesse
il 17 ottobre e il 26 settembre 1974 dal pretore di San Miniato nei
procedimenti penali a carico di Mozzillo Carmine e Tenerani Roberto,
iscritte ai nn. 504 e 505 del registro ordinanze 1974 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14 del 15 gennaio 1975.
Visto l’atto d’intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1976 il Giudice
relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che il pretore di San Miniato con le due ordinanze – di
identico tenore – di cui in epigrafe, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 32 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nell’assunto che
violazioni di altre norme relative ad altre assicurazioni obbligatorie
sono punite con pene o sanzioni amministrative di minore gravità.
Considerato che questa Corte con numerose pronunzie ha affermato
che la determinazione dell’entità della pena edittale e della sua
qualità spetta all’incensurabile potere discrezionale del legislatore
all’infuori dell’eventualità che la sperequazione non riesca sorretta
da ogni, benché minima, giustificazione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi dei poteri di cui all’art. 26, secondo comma, della
legge 11 marzo 1953, n. 87, dichiara la manifesta infondatezza della
questione di legittimità costituzionale dell’art. 32 della legge 24
dicembre 1969, n. 990, sollevata dal pretore di San Miniato con le
ordinanze in epigrafe, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – LEONETTO
AMADEI – GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO
VOLTERRA – GUIDO ASTUTI – MICHELE
ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO –
LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere