Ordinanza N. 254 del 1982
Corte Costituzionale
Data generale
29/12/1982
Data deposito/pubblicazione
29/12/1982
Data dell'udienza in cui è stato assunto
20/12/1982
ANTONINO DE STEFANO – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI –
Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO –
Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
21 dicembre 1933, n. 1736 (Disposizioni sull’assegno bancario,
sull’assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell’istituto di
emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia), promosso con
ordinanza emessa il 29 maggio 1980 dal Pretore di Omegna, nei
procedimenti penali riuniti a carico di Dalle Feste Silvana, iscritta
al n. 491 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 277 dell’8 ottobre 1980.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice
relatore Livio Paladin
Ritenuto che il Pretore di Omegna, con ordinanza emessa il 29
maggio 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736 (“nella parte in cui
stabilisce che nei casi più gravi chi emetta assegno senza provvista o
con data falsa è punito con la reclusione, senza indicazione degli
elementi in base ai quali desumere la gravità del fatto”), per preteso
contrasto “con il principio di legalità di cui all’art. 25 cpv. della
Costituzione”;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che la Corte dichiari la manifesta infondatezza
della questione medesima.
Considerato che la Corte si è già pronunciata in proposito,
mediante la sentenza n. 131 del 1970, che ha dichiarato “non fondata –
nei sensi di cui in motivazione – la questione di legittimità
costituzionale dell’inciso “e nei casi più gravi con la reclusione
sino a sei mesi”, contenuto nell’art. 116 del r.d. 2 dicembre 1933, n.
1736, sollevata… in riferimento agli artt. 24, comma secondo, e 25,
comma secondo, Cost.”;
e che per altro il giudice a quo, nonché ignorare tale decisione,
si è limitato ad asserire – nei termini indicati in narrativa – la non
manifesta infondatezza della proposta questione, omettendo qualsiasi
motivazione od indicazione relativa alla rilevanza dell’impugnativa
stessa.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell’art. 116 del r.d. 21 dicembre 1933, n.
1736, in riferimento all’art. 25, secondo comma, della Costituzione,
sollevata dal Pretore di Omegna, con l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA – ANTONINO DE
STEFANO – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere