Ordinanza N. 255 del 1976
Corte Costituzionale
Data generale
20/12/1976
Data deposito/pubblicazione
20/12/1976
Data dell'udienza in cui è stato assunto
09/12/1976
OGGIONI – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE – Avv.
LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA – Prof. EDOARDO VOLTERRA –
Prof. GUIDO ASTUTI – Dott. MICHELE ROSSANO – Prof. ANTONINO DE STEFANO
– Prof. LEOPOLDO ELIA, Giudici,
comma, e 3 del r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692 (orario di lavoro nelle
imprese industriali e commerciali), promosso con ordinanza emessa l’8
maggio 1974 dal tribunale di Genova nel procedimento civile vertente
tra il Condominio via Ulanowski n. 52 e Bui Asdaghi, iscritta al n. 95
del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 120 del 7 maggio 1975.
Visto l’atto di costituzione del Condominio di via Ulanowski;
udito nella camera di consiglio del 7 ottobre 1976 il Giudice
relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che il Tribunale di Genova con l’ordinanza in epigrafe ha
sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo
comma e 3 r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, in riferimento all’art. 3 della
Costituzione.
Considerato che analoga questione relativa al solo art. 3 è stata
dichiarata non fondata con sentenza n. 99 del 1971 in riferimento
all’art. 36 della Costituzione nell’assunto che spetta al giudice
ordinario dedurre – secondo i consueti criteri ermeneutici – dai
principi dell’ordinamento i massimi di durata della giornata
lavorativa, tenendo conto dell’interesse del lavoratore all’integrità
fisica;
che gli stessi argomenti valgono ad escludere una violazione del
principio d’eguaglianza anche da parte dell’art. 1 del denunziato
decreto.
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi dei poteri di cui all’art. 26, secondo comma, legge 11
marzo 1953, n. 87, dichiara la manifesta infondatezza della questione
di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 3 del
r.d.l. 15 marzo 1923, n. 692, sollevata dal tribunale di Genova, con
l’ordinanza in epigrafe, in riferimento all’art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 dicembre 1976.
F.to: PAOLO ROSSI – LUIGI OGGIONI –
ERCOLE ROCCHETTI – ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – LEONETTO
AMADEI – GIULIO GIONFRIDA – EDOARDO
VOLTERRA – GUIDO ASTUTI – MICHELE
ROSSANO – ANTONINO DE STEFANO –
LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere