Ordinanza N. 259 del 1994
Corte Costituzionale
Data generale
23/06/1994
Data deposito/pubblicazione
23/06/1994
Data dell'udienza in cui è stato assunto
20/06/1994
Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA;
Giudici: prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Vincenzo
CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo
CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof.
Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando
SANTOSUOSSO, avv. Massimo VARI, dott. Cesare RUPERTO;
maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in
attività ed in quiescenza), degli articoli 3 e 38 del d.P.R. 29
dicembre 1973 n. 1032 (Approvazione del testo unico delle norme sulle
prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari
dello Stato), dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87 (Norme
sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale),
dell’art. 13 della legge 20 marzo 1975 n. 70 (Disposizioni sul
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del
personale dipendente), dell’art. 2, ultimo comma, della legge 31
marzo 1977 n. 91 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 1 febbraio 1977, n. 12, concernente norme per
l’applicazione della indennità di contingenza) e dell’art. 4, sesto
comma, della legge 29 maggio 1982 n. 297 (Disciplina del trattamento
di fine rapporto e norme in materia pensionistica), promossi con
ordinanze emesse il 28 febbraio 1992 dal Consiglio di Stato, il 13
febbraio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia
ed il 10 gennaio 1992 dal Tribunale amministrativo regionale per la
Lombardia (n. 3 ordinanze), rispettivamente iscritte ai nn. 714 e 745
del registro ordinanze 1992 e nn. 140, 147 e 148 del registro
ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 48 e 50, prima serie speciale, dell’anno 1992 e nn. 14 e 15,
prima serie speciale, dell’anno 1993;
Visti gli atti di costituzione di Rossi Luigi e Caffo Enzo ed
altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 aprile 1994, il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che nel corso di un giudizio promosso nei confronti
dell’I.N.A.D.E.L. da Ione Fabbro – già dipendente dell’O.N.M.I. e
quindi trasferito, dopo lo scioglimento di tale ente, alle dipendenze
di un ente locale, dal quale era stato collocato a riposo nel 1983 –
per ottenere il riconoscimento del suo diritto al computo
dell’indennità integrativa speciale nel calcolo dell’indennità di
anzianità al medesimo corrisposta relativamente al periodo di
servizio prestato alle dipendenze dell’O.N.M.I., il Consiglio di
Stato, con ordinanza del 28 febbraio 1992 (r.o. n. 714 del 1992) ha
sollevato questione di legittimità costituzionale – in riferimento
agli articoli 3 e 36 della Costituzione – dell’art. 1, terzo comma,
lettera b) della legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici
al personale statale in attività ed in quiescenza), nella parte in
cui esclude l’indennità integrativa speciale dal computo
dell’indennità di anzianità per il personale dell’O.N.M.I.
transitato agli enti locali, relativamente al periodo di servizio
prestato alle dipendenze dell’ente disciolto;
che il Tribunale regionale della Lombardia con ordinanza del 10
gennaio 1992 (r.o. n. 140 del 1993) ed il Tribunale regionale della
Sicilia, sezione di Palermo, con ordinanza del 13 febbraio 1992 (r.o.
n. 745 del 1992) hanno sollevato questione di legittimità
costituzionale – in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della
Costituzione – del medesimo articolo 1, terzo comma, lettera b) della
legge 27 maggio 1959 n. 324 (Miglioramenti economici al personale
statale in attività ed in quiescenza) nonché degli articoli 3 e 38
del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1032 (Approvazione del testo unico
delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti
civili e militari dello Stato), nella parte in cui escludono
l’indennità integrativa speciale dalla base di calcolo
dell’indennità di buonuscita;
che con la suddetta ordinanza il Tribunale regionale della
Lombardia ha altresì sollevato questione di legittimità
costituzionale – senza indicazione di parametri costituzionali –
dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, nella parte in cui non
prevede che la Corte costituzionale, ove ritenga fondata un’istanza,
possa, prima di dichiarare quali siano le disposizioni legislative
illegittime, fissare un termine al legislatore, facendo conseguire
all’eventuale inerzia da parte di quest’ultimo, per il periodo
considerato, la successiva declaratoria di illegittimità;
che il Tribunale regionale della Lombardia, con due ordinanze di
identico contenuto, emesse entrambe il 10 gennaio 1992 (r.o. nn. 147
e 148 del 1993) ha sollevato questione di legittimità costituzionale
– in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione – dell’art. 13
della legge 20 marzo 1975 n. 70 (Disposizioni sul riordinamento degli
enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente),
nonché dell’art. 2, ultimo comma, della legge 31 marzo 1977 n. 91
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1
febbraio 1977, n. 12, concernente norme per l’applicazione della
indennità di contingenza) e dell’art. 4, sesto comma, della legge 29
maggio 1982 n. 297 (Disciplina del trattamento di fine rapporto e
norme in materia pensionistica), nella parte in cui escludono, per i
dipendenti degli enti pubblici non economici l’indennità integrativa
speciale dalla base di calcolo dell’indennità di anzianità;
che in questi ultimi due giudizi si sono costituiti, chiedendo
l’accoglimento dell’eccezione, gli ex dipendenti “parastatali” che
avevano promosso l’azione davanti al giudice amministrativo
regionale;
che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o infondata;
che sulla questione relativa alla computabilità dell’indennità
integrativa speciale nel trattamento di fine rapporto dei pubblici
dipendenti la Corte si è pronunziata con sentenza n. 243 del 1993;
che, a seguito di tale pronunzia e posteriormente alle ordinanze
di remissione è stata emanata la legge 29 gennaio 1994 n. 87,
recante “Norme relative al computo dell’indennità integrativa
speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici
dipendenti”, che ha modificato la normativa sostanziale impugnata;
che, pertanto, si impone la restituzione degli atti al giudice
remittente per un nuovo esame della rilevanza della questione.
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione al Consiglio di Stato degli atti relativi
all’ordinanza iscritta al n. 714 del r.o. 1992, al Tribunale
amministrativo regionale della Lombardia degli atti relativi alle
ordinanze iscritte ai nn. 140, 147 e 148 del r.o. 1993 e al Tribunale
regionale della Sicilia degli atti relativi all’ordinanza iscritta al
n. 745 del r.o. 1992.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA