Ordinanza N. 260 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
12/11/1974
Data deposito/pubblicazione
12/11/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
07/11/1974
Dott. GIUSEPPE VERZÌ – Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI
OGGIONI – Avv. ANGELO DE MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO
CAPALOZZA – Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI
– Dott. NICOLA REALE – Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
secondo comma, del r.d. 21 febbraio 1895, n. 70 (Testo unico delle
leggi sulle pensioni civili e militari); dell’art. 2 del r.d. 21
novembre 1923, n. 2480 (Nuove disposizioni sulle pensioni normali del
personale dell’Amministrazione dello Stato), così come modificato
dall’art.2 del r.d. 30 dicembre 1923, n.2835; dell’art. 1 del r.d. 7
dicembre 1923, n. 2590 (Nuove disposizioni sulle pensioni da concedersi
al personale dell’Amministrazione delle ferrovie dello Stato), promossi
con tre ordinanze emesse rispettivamente l’11 aprile, il 14 dicembre ed
il 23 maggio 1972 dalla Corte dei conti – sezione III pensioni civili –
sui ricorsi di Pizzirani Giancarlo, Perrucci Pietro e Chiandit
Giuseppe, iscritte ai nn. 113, 274 e 277 del registro ordinanze 1973 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 140 del 30
maggio 1973 e n. 223 del 29 agosto 1973.
Udito nella camera di consiglio del 3 ottobre 1974 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Ritenuto che nel giudizio promosso con atto 10 ottobre 1968 avverso
il decreto 29 maggio 1968, n.5267 del Ministro dei trasporti e
dell’aviazione civile, la Corte dei conti, con l’ordinanza n. 113 del
1973, emessa l’11 aprile 1972, ha sollevato, in riferimento agli artt.
3, 36 e 37 della Costituzione questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1, r.d. 7 dicembre I923, n. 2590 (contenente norme sulle
pensioni da concedersi al personale dell’Amministrazione delle ferrovie
dello Stato), nella parte in cui limita il riconoscimento del servizio
pre-ruolo per i dipendenti dell’Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato al periodo prestato successivamente al compimento del 180 anno di
età; che in altro giudizio promosso con atto 4 aprile 1962 avverso la
nota 5 gennaio 1961 n. 800/46420 del Ministro dell’Interno, la stessa
Corte, con l’ordinanza n. 274 del 1973, emessa il 14 dicembre 1972, ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell’art. 53, comma secondo,
t.u. delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato con r.d.
21 febbraio 1895, n. 70, nella parte in cui esclude la possibilità di
valutare, ai fini del trattamento di quiescenza il servizio militare
prestato anteriormente al compimento del 17 anno di età; che, infine,
in un giudizio promosso con atto 4 aprile 1969 avverso il decreto 22
ottobre 1968, n. 1719, del Ministro per la difesa, la stessa Corte, con
ordinanza n. 277 del 1973, emessa il 23 maggio 1972, ha sollevato, in
riferimento agli artt. 36 e 37 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell’art. 2, r.d. 21 novembre 1923, n. 2480
(contenente norme sulle pensioni del personale dell’Amministrazione
dello Stato) – nel testo modificato dall’art. 2, r.d. 30 dicembre 1923,
n. 2835 – limitatamente alla parte in cui esclude la riscattabilità in
quiescenza del servizio prestato anteriormente al compimento del 180
anno di età nella qualità di “straordinario, avventizio e simile
presso l’Amministrazione ferroviaria dello Stato”;
che i giudizi, avendo riferimento a questioni analoghe, possono
essere riuniti;
che non vi è stata costituzione di parte né intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che in pendenza di tali giudizi di legittimità
costituzionale – e precisamente il t” giugno 1974 è entrato in vigore
il d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, che ha approvato il nuovo “testo
unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e
militari dello Stato”;
che in detto testo unico (che ha espressamente abrogato – con
l’art. 254 – il r.d. 21 febbraio 1895, n. 70, il r.d. 22 aprile 1909,
n. 229, nonché tutte le altre norme relative al trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato vigenti alla
data del 21 dicembre 1973) non è prevista l’esclusione della
computabilità in quiescenza, a domanda degli interessati, di taluni
periodi di servizio non di ruolo (artt. 14 e 216) e nemmeno sono
previste limitazioni temporali per la computabilità in quiescenza del
servizio militare (art. 8); che, secondo il disposto dell’art. 256,
comma primo, del detto testo unico “ai casi in corso di trattazione, in
sede amministrativa o giurisdizionale, alla data di entrata in vigore
del presente testo unico si applicano le disposizioni del testo unico
stesso, anche per gli effetti anteriori alla data predetta;
che occorre, conseguentemente, che il giudice a quo accerti se
sussista tuttora la rilevanza delle questioni di legittimità
costituzionale prospettate con le ordinanze in epigrafe.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1 974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere