Ordinanza N. 262 del 1982
Corte Costituzionale
Data generale
31/12/1982
Data deposito/pubblicazione
31/12/1982
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/12/1982
ANTONINO DE STEFANO – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI –
Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO –
Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (Divieto di intermediazione ed
interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina
dell’impiego di mano d’opera negli appalti di opere e di servizi)
promosso con ordinanza emessa il 18 aprile 1980 dal Pretore di Chiusa,
nel procedimento penale a carico di Ciotti Massimo, iscritta al n. 432
del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 208 del 30 luglio 1980.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che l’ordinanza di rimessione è assolutamente carente di
qualsiasi nferimento alla fattispecie concreta,
che solo il Presidente del Consiglio dei ministri ha spiegato
intervento tramite l’Avvocatura generale dello Stato che ha chiesto
declaratoria d’infondatezza.
Considerato peraltro che, giusta la consolidata giurisprudenza di
questa Corte (Vedi recentemente sent. 29/82, 158/ 82 e ord. 203/82),
la carenza sopra rilevata lascia insoddisfatta la prescrizione di cui
all’art. 23 secondo comma, della L. 11 marzo 1953 n. 87, secondo cui
l’Autorità che solleva questione di legittimità costituzionale deve
riferire, nella stessa ordinanza di rimessione, i termini e i motivi
della questione,
che conseguentemente s’impone declaratoria di manifesta
inammissibilità per assoluto difetto di rilevanza.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 2 della L. 23 ottobre 1960 n. 1369
sollevata, in relazione all’art. 3 Cost., con ord. 18 aprile 1980 dal
Pretore di Chiusa.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA – ANTONINO DE
STEFANO – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere