Ordinanza N. 263 del 1974
Corte Costituzionale
Data generale
12/11/1974
Data deposito/pubblicazione
12/11/1974
Data dell'udienza in cui è stato assunto
07/11/1974
Avv. GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI – Dott. LUIGI OGGIONI – Avv. ANGELO DE
MARCO – Avv. ERCOLE ROCCHETTI – Prof. ENZO CAPALOZZA – Prof. VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI – Prof. VEZIO CRISAFULLI – Dott. NICOLA REALE –
Prof. PAOLO ROSSI – Avv. LEONETTO AMADEI – Dott. GIULIO GIONFRIDA –
Prof. EDOARDO VOLTERRA – Prof. GUIDO ASTUTI, Giudici,
legge 26 maggio 1970, n. 381,9 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e 6
della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché, in via subordinata,
dell’art. 1 del d.P.R. 26 gennaio 1959, n. 97, promosso con ricorso del
Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, notificato il 19
febbraio 1972, depositato in cancelleria il 29 successivo ed iscritto
al n. 38 del registro ricorsi 1972.
Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 24 ottobre 1974 il Giudice
relatore Vezio Crisafulli.
Ritenuto che, con il ricorso indicato in epigrafe, il Presidente
della Giunta provinciale di Bolzano ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 2 della legge 26 maggio 1970,
n. 381,9 della legge 27 maggio 1970, n. 382, e 6 della legge 30 marzo
1971, n. 118, concernenti rispettivamente l’assistenza economica
continuativa a favore dei sordo-muti, nuove provvidenze a favore dei
ciechi civili, e provvidenze a favore dei mutilati ed invalidi civili,
nonché, in via subordinata, dell’art. 1 del d.P.R. 26 gennaio 1959, n.
97, recante norme di attuazione dello Statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza, per contrasto con l’art. 5, n. 25, della legge
costituzionale 10 novembre 1971, n. 1, e con l’art. 13 della legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n.5;
che con atto depositato il 22 maggio 1974, il Presidente della
Provincia ricorrente ha rinunciato al ricorso e tale rinuncia è stata
accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri.
Considerato che, ai sensi dell’art. 25 delle Norme integrative per
i giudizi davanti alla Corte costituzionale, il processo è da
dichiararsi estinto.
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara estinto il processo per rinuncia.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 novembre 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO – GIUSEPPE
VERZÌ – GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
– LUIGI OGGIONI – ANGELO DE MARCO –
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA –
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI – VEZIO
CRISAFULLI – NICOLA REALE – PAOLO
ROSSI – LEONETTO AMADEI – GIULIO
GIONFRIDA – EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI – Cancelliere