Ordinanza N. 263 del 1982
Corte Costituzionale
Data generale
31/12/1982
Data deposito/pubblicazione
31/12/1982
Data dell'udienza in cui è stato assunto
22/12/1982
ANTONINO DE STEFANO – Prof. GUGLIELMO ROEHRSSEN – Avv. ORONZO REALE –
Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI – Avv. ALBERTO MALAGUGINI – Prof.
LIVIO PALADIN – Prof. ANTONIO LA PERGOLA – Prof. VIRGILIO ANDRIOLI –
Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA – Prof. GIOVANNI CONSO –
Prof. ETTORE GALLO, Giudici,
primo, e 38, comma terzo, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione
della disciplina del contenzioso tributario) promosso con ordinanza
emessa il 6 aprile 1981 dalla Commissione Tributaria di secondo grado
di Ferrara, sul ricorso proposto dall’Ufficio II.DD. di Cento contro
Eredi di Govoni Arrigo e Mario, iscritta al n. 345 del registro
ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 269 del 29 settembre 1982.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice
relatore Ettore Gallo.
Ritenuto che la Commissione Tributaria di secondo grado di Ferrara,
con ord. 6 aprile 1981, sollevava questione di legittimità
costituzionale degli artt. 22 comma primo e 38 comma terzo d.P.R. 26
ottobre 1972, n. 636, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella
parte in cui prevedono per il contribuente e per l’Amm.ne Finanziaria
termini diversi per l’impugnazione delle decisioni, e in particolare un
termine sostanzialmente maggiore per l’Amministrazione.
che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri
chiedendo, tramite l’Avvocatura Generale dello Stato, la restituzione
degli atti al giudice a quo per jus superveniens.
Considerato che effettivamente è sopravvenuto il d.P.R. 3 novembre
1981, n. 739 che ha modificato l’art. 22 denunziato, e addirittura
integralmente sostituito, mediante l’art. 25, il pure denunziato art.
38 del precedente decreto,
che s’impone conseguentemente da parte dello stesso giudice a quo
il riesame dell’intera situazione in relazione alle sostanziali
innovazioni che il legislatore ha apportato sul punto,
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Commissione Tributaria di
secondo grado di Ferrara.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA – ANTONINO DE
STEFANO – GUGLIELMO ROEHRSSEN –
ORONZO REALE – BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI – ALBERTO MALAGUGINI – LIVIO
PALADIN – ANTONIO LA PERGOLA –
VIRGILIO ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI
– FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere