Ordinanza N. 264 del 1986
Corte Costituzionale
Data generale
15/12/1986
Data deposito/pubblicazione
15/12/1986
Data dell'udienza in cui è stato assunto
10/12/1986
VIRGILIO ANDRIOLI – Prof. GIUSEPPE FERRARI – Dott. FRANCESCO SAJA –
Prof. GIOVANNI CONSO – Prof. ETTORE GALLO – Prof. GIUSEPPE BORZELLINO
– Dott. FRANCESCO GRECO – Prof. RENATO DELL’ANDRO – Prof. GABRIELE
PESCATORE – Avv. UGO SPAGNOLI – Prof. FRANCESCO PAOLO CASAVOLA – Prof.
ANTONIO BALDASSARRE – Prof. VINCENZO CAIANIELLO, Giudici,
secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza
emessa il 27 giugno 1983 dal Tribunale di Roma, sulla richiesta di
riesame del provvedimento restrittivo della libertà personale
riguardante Borri Armando, iscritta al n. 13 del registro ordinanze
1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22,
prima serie speciale, dell’anno 1986.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Tribunale di Roma, con ordinanza del 27 giugno
1983, ha denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma,
della Costituzione, l’illegittimità dell’art. 263-bis, secondo comma,
del codice di procedura penale, “nella parte in cui prevede la
decorrenza del termine dei cinque giorni per la proposizione della
richiesta di riesame del difensore dall’esecuzione del mandato o
dell’ordine di cattura indipendentemente dalla conoscibilità di tale
provvedimento da parte del difensore stesso”;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
considerato che questa Corte con la sentenza n. 80 del 1984 ha
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 263-bis, secondo
comma, del codice di procedura penale, come sostituito dall’art. 7
della legge 12 agosto 1982, n. 532, “nella parte in cui dispone che il
termine di cinque giorni per la richiesta di riesame da parte del
difensore dell’imputato detenuto decorra dall’esecuzione del
provvedimento, anziché dalla sua notifica al difensore o comunque da
quando egli abbia conoscenza del provvedimento stesso”;
che, peraltro, successivamente alla pronuncia dell’ordinanza di
rimessione è entrata in vigore la legge 28 luglio 1984, n. 398, il cui
art. 19, secondo comma, ha sostituito l’art. 263-bis, secondo comma,
del codice di procedura penale, statuendo che il termine per proporre
la richiesta di riesame decorre per il difensore dell’imputato detenuto
“dalla notificazione dell’avviso di deposito del provvedimento”;
e che, quindi, spetta al giudice a quo stabilire se, alla stregua
della normativa sopravvenuta, la questione sollevata sia tuttora
rilevante.
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA – VIRGILIO
ANDRIOLI – GIUSEPPE FERRARI –
FRANCESCO SAJA – GIOVANNI CONSO –
ETTORE GALLO – GIUSEPPE BORZELLINO –
FRANCESCO GRECO – RENATO DELL’ANDRO –
GABRIELE PESCATORE – UGO SPAGNOLI –
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA – ANTONIO
BALDASSARRE – VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE – Cancelliere